Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 11 pagine
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Ad cpv. 1
Se sussiste una grave minaccia per la salute di uno straniero ammesso provvisoriamente o di altre persone, il diritto al cambiamento di Cantone è garantito (art 85b cpv. 2 lett. b nLStrI). Si potrebbe citare come esempio la minaccia per la salute in caso di gravi episodi di violenza domestica: il diritto al cambiamento di Cantone è garantito se la distanza fisica che ne consegue si rivela necessaria per tutelare la salute della vittima o di altre persone. In questo caso si procede altresì a verificare se l’autore della violenza domestica continua ad adempiere le condizioni per la concessione dell’ammissione provvisoria.
Ad cpv. 2 e 3
Il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se una persona ammessa provvisoriamente esercita un’attività lucrativa di durata indeterminata in un altro Cantone o vi assolve una formazione professionale di base. Oltre all’indipendenza dall’aiuto sociale (art. 85b cpv. 3 lett. a nLStrI), è necessario che il rapporto di lavoro sussista da almeno 12 mesi oppure che non sia ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro (art. 85b cpv. 3 lett. b nLStrI). Per il cambiamento di Cantone non viene tuttavia formulata alcuna condizione in termini di grado di occupazione (p. es. minimo 80 %), ma il reddito deve essere comunque tale che non si debba ricorrere all’aiuto sociale nel nuovo Cantone (art. 85b cpv. 3 lett. a nLStrI).
Il capoverso 2 precisa – con un elenco non esaustivo – le condizioni alle quali, considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza. Ciò vale soprattutto se il tragitto supera le due ore sia per l’andata sia per il ritorno. Stando a quanto sancisce la LADI, in linea di principio non è considerata adeguata l’occupazione che necessita di un tragitto di oltre due ore sia per l’andata sia per il ritorno (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Inoltre non è ragionevole esigere che la persona rimanga nel Cantone di residenza se con i trasporti pubblici il luogo di lavoro non è raggiungibile o è raggiungibile solo difficilmente, e per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici.
Il capoverso 3 specifica concretamente le situazioni nelle quali, considerato l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza (anche in questo caso l’elenco non è esaustivo): per esempio quando i trasporti pubblici non circolano all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro, e per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici. Inoltre può non essere ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza se la persona in questione deve essere reperibile per incarichi di lavoro da svolgere con breve preavviso
– per esempio in caso di servizi di picchetto dove è necessario riparare un macchinario anche durante la notte.
Ad cpv. 4
Per valutare la dipendenza dall’aiuto sociale sarà determinante la situazione futura nel nuovo Cantone. La valutazione si riferisce quindi al momento in cui avviene il cambiamento di Cantone e non alla situazione nel Cantone di residenza precedente.
Ad cpv. 5
La LStrI elenca i casi in cui è garantito il diritto al cambiamento di Cantone (art. 85b nLStrI). Un cambiamento di Cantone per altre ragioni è escluso. Qualora però i due Cantoni in questione siano d’accordo su un eventuale cambiamento, in base alla chiave di ripartizione la SEM può modificare l’attribuzione originaria e attribuire la persona interessata al nuovo Cantone senza che tale diritto sia previsto. 9/11