Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 11 pagine

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4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Secondo il messaggio del 26 agosto 202014 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (n. 6.1 e 6.2 riguardanti gli adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) le modifiche legislative relative al cambiamento di Cantone non comportano ripercussioni significative né sulle finanze né sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni. Pertanto eventuali spese supplementari per l’espletamento delle domande potranno essere coperte con le risorse disponibili. Il previsto abbattimento degli ostacoli all’integrazione nel mercato del lavoro (art. 31, 65 e 67a OASA) mira altresì a far diminuire la dipendenza dall’aiuto sociale, con ripercussioni positive sui costi dell’aiuto sociale.

Il nuovo articolo 67a OASA riporta le disposizioni esecutive relative all’articolo 85b nLStrI, che disciplina il cambiamento di Cantone per le persone ammesse provvisoriamente. Poiché si tratta di mere precisazioni circa la disposizione legale, la disposizione in questione non comporta ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale. La SEM continuerà a espletare le domande per il cambiamento di Cantone.

Le modifiche proposte per l’articolo 31 capoversi 3 e 4 e per l’articolo 65 capoversi 4, 7 e 8 AP-OASA comportano un calo moderato degli oneri amministrativi che gravano sulle autorità cantonali esecutive: da un lato perché non sarà più necessario elaborare e registrare nel SIMIC determinate notifiche dell’attività lucrativa nel quadro dei programmi d’integrazione, dall’altro lato perché non dovranno più essere rilasciate autorizzazioni quando una persona titolare di un permesso di dimora per casi di rigore intraprende un’attività lucrativa dipendente o indipendente. Per la Confederazione quindi non vi sono ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale

Le restanti modifiche apportate alle ordinanze sono adeguamenti di tipo redazionale che non comportano ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale (cfr. art. 53a, 74, 74a OASA / art. 21, 24 OEAE / art. 53 lett. d OAsi 2).

5 Aspetti giuridici

L’avamprogetto si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)15, in virtù del quale la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione. Il presente avamprogetto tratta fondamentalmente le disposizioni esecutive necessarie per la modifica della LStrI del 17 dicembre 2021.

Per il resto si rimanda a quanto esposto nel messaggio del 26 agosto 202016 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (n. 7 riguardante gli adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria).

14 FF 2020 6543

15 RS 101

16 FF 2020 6543