Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 11 pagine

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Art. 74 Riferimento tra parentesi nella rubrica e cpv. 3

Secondo il diritto vigente il ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente è disciplinato all’articolo 85 capoversi 7-8 LStrI. Per ragioni legate alla sistematica e per una maggiore leggibilità, il contenuto di queste disposizioni è stato ripreso tale e quale nel nuovo articolo 85c nLStrI. In questa disposizione occorre adeguare i riferimenti corrispondenti, il che non comporta alcuna modifica a livello di contenuto.

Art. 74a Riferimento tra parentesi nella rubrica e cpv. 2

Secondo il diritto vigente il ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente è disciplinato all’articolo 85 capoversi 7-8 LStrI. Per ragioni legate alla sistematica e per una maggiore leggibilità, il contenuto di queste disposizioni è stato ripreso tale e quale nel nuovo articolo 85c nLStrI. Il riferimento tra parentesi nella rubrica e il rimando alla LStrI nel capoverso 2 vanno adeguati alla nuova sistematica. Inoltre può essere stralciato il rinvio all’articolo 85 capoverso 7bis LStrI nel secondo capoverso, in quanto è desumibile dal nuovo riferimento tra parentesi.

3.2 Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Art. 21

Poiché d’ora in avanti il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sarà disciplinato nell’articolo 85b nLStrI e precisato nell’articolo 67a AP-OASA (cfr. commento all’art. 67a), il riferimento agli articoli 21 e 22 OAsi 1 continuerà a valere solamente per la ripartizione sui Cantoni.

Art. 24

Le norme relative al ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 7-8 LStrI) d’ora in avanti saranno disciplinate in un articolo separato (art. 85c nLStrI).

Per quanto riguarda la procedura, la disposizione vigente rimanda all’articolo 74 OASA. Oltre a questo articolo già oggi si applica tuttavia anche l’articolo 74a OASA.

Poiché le disposizioni esecutive relative al ricongiungimento familiare sono disciplinate in modo esaustivo nell’OASA (art. 74 e 74a), la presente disposizione può essere abrogata.

3.3 Modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Art. 53 lett. d

Poiché d’ora in avanti l’articolo 85c nLStrI conterrà le norme che disciplinano il ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente, occorre adeguare il relativo rimando. Ciò non comporta alcuna modifica a livello di contenuto.