Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 9 pagine

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- adozione di misure per gestire i rischi identificati (art. 24a cpv. 3 OLL 3)

Questi elementi devono essere attuati tenendo conto del principio di proporzionalità. Ciò significa che ogni azienda deve prendere misure in funzione dei pericoli e dei rischi presenti in azienda, in modo che i dipendenti siano completamente protetti.

Gli elementi elencati non rappresentano nuovi obblighi ma sono già previsti in diversi atti normativi. Per garantire un’attuazione uniforme dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici, gli elementi di questo obbligo che non sono già specificati a livello di ordinanza devono essere stabiliti in maniera corrispondente.

Articolo 24a capoverso 1 OLL 3: Lista dei prodotti chimici e delle attività

La gestione di una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati in azienda e delle attività svolte dai dipendenti con tali prodotti è l’elemento centrale dell’obbligo relativo

all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici (art. 24a cpv. 1 OLL 3). Una simile lista permette di avere una visione d’insieme dei prodotti chimici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e c LPChim impiegati e depositati in azienda, dei pericoli che comportano per la salute dei dipendenti e degli obblighi legali (ad es. protezione della maternità o protezione dei giovani lavoratori). Ogni datore di lavoro che occupa dipendenti che utilizzano prodotti chimici è tenuto ad elaborare una lista dei prodotti chimici e delle attività. Sulla base della lista dei prodotti chimici occorre valutare se è necessario adottare ulteriori misure.

Questo obbligo corrisponde anche a quanto sancito dalla Convenzione OIL n. 1703, ratificata dalla Svizzera. L’articolo 10 paragrafo 4 di questa Convenzione stabilisce che i datori di lavoro devono predisporre uno schedario relativo ai prodotti chimici pericolosi utilizzati sul lavoro che rinvii alle schede di dati di sicurezza. Tale schedario deve essere accessibile a tutti i lavoratori interessati e ai loro rappresentanti.

Articolo 24a capoverso 2 OLL 3: Valutazione di quali altre misure adottare

In base alla lista dei prodotti chimici e delle attività potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure: a seconda della pericolosità dei prodotti chimici, della quantità e/o delle attività che implicano tali prodotti occorre procedere ad ulteriori accertamenti per stabilire tale necessità e determinare quali altre misure adottare per proteggere i dipendenti. Il datore di lavoro deve provvedere affinché tali accertamenti vengano effettuati. Se opportuno, si fa capo a un esperto competente secondo i principi dell’ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. Conformemente alla Direttiva CFSL

n. 6508, il datore di lavoro coinvolge gli specialisti della sicurezza sul lavoro quando nella sua azienda esistono pericoli particolari secondo l’Allegato I della stessa direttiva e quando la sua azienda non dispone di sufficienti conoscenze tecniche per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

In base alla lista dei prodotti chimici e delle attività occorre procedere nel seguente modo:

- Art. 24a cpv. 2 lett. a OLL 3: Verifica, in seguito ad accertamenti, delle possibilità di sostituire i prodotti chimici

I prodotti chimici che comportano un pericolo particolare per la vita o la salute dei lavoratori devono essere per quanto possibile sostituiti. Sono particolarmente

pericolose per la salute ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, gli interferenti endocrini e le sostanze sensibilizzanti dell’apparato

3La Convenzione n. 170 è stata ratificata dalla Svizzera il 25 aprile 2022 ed è entrata in vigore il 24 aprile 2023.

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