Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

2022 la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 170 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) concernente la sicurezza nell’utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro del 1990 e la Convenzione n. 174 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)

concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti del 1993. Queste due

convenzioni creano le condizioni quadro per impegnarsi in maniera più coerente e solidale a livello mondiale nel settore delle condizioni di lavoro e dell’utilizzazione dei prodotti chimici. Ratificando queste convenzioni, la Svizzera si è impegnata a recepirle nel diritto nazionale. La presente revisione adempie a questo obbligo (cfr. spiegazioni al punto 3.2.2).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111)

3.1.1 Articolo 85 capoverso 1 leggera g OLL 1: Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici Base giuridica per la gestione di un sistema di informazione e di documentazione

Secondo l’articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.

L’articolo 44b LL, che costituisce la base legale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LPD, conferisce alla Confederazione (SECO) e ai Cantoni (ispettorati cantonali del lavoro) il diritto di gestire sistemi di informazione e di documentazione per l’adempimento dei loro compiti in materia di protezione dei lavoratori conformemente alla legge sul lavoro.

In virtù della norma di delega di cui all’articolo 44b capoverso 3 LL, le disposizioni

d’esecuzione relative ai sistemi di informazione e di documentazione sono sancite

nell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111). L’articolo 85

capoverso 1 OLL 1 indica le fattispecie per le quali la Confederazione è autorizzata a gestire un sistema automatizzato di informazione e di documentazione.

Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di

conservazione, il diritto di accesso e di trattamento; disciplina inoltre la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati. Il Consiglio federale ha

adempiuto a questo obbligo emanando le disposizioni d’esecuzione di cui agli articoli 85-90 OLL 1.

Il sistema di informazione e di documentazione della Confederazione è descritto

all’articolo 85 OLL 1. Questo sistema globale della Confederazione contiene applicazioni distinte per le diverse fattispecie. L’articolo 85 capoverso 1 OLL 1 elenca in modo esaustivo le fattispecie per le quali la SECO gestisce un’applicazione informatica. Aggiungendo la lettera g viene creata la base giuridica per la gestione di un sistema di informazione e di documentazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici.

Il sistema messo a disposizione dalla SECO è denominato SICHEM (abbr. dal tedesco SIcherer Umgang mit CHEMikalien = Impiego sicuro di prodotti chimici). Ogni azienda in Svizzera deve già oggi garantire un’utilizzazione corretta dei prodotti chimici per proteggere

601-17.2-00002 \ COO.2101.104.4.3886163 2/9