Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 9 pagine

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Hanno accesso ai dati in SICHEM di un’azienda solo le persone autorizzate dalla stessa.

L’azienda è libera di accordare alle autorità cantonali d’esecuzione l’accesso alle liste create in SICHEM per contribuire a garantire un’esecuzione efficace della protezione dei lavoratori. Se un’azienda rifiuta a tali autorità l’accesso ai dati contenuti in SICHEM, non è tuttavia esonerata dall’obbligo di concedere il diritto di consultare elenchi e altri atti: secondo

l’articolo 73 OLL 1, gli organi d’esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari delle imprese, sempreché sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. SICHEM fornisce quindi uno sgravio amministrativo alle aziende e alle autorità d’esecuzione. Se un’impresa decide però di non utilizzare SICHEM o non vuole concedere agli organi d’esecuzione l’accesso ai suoi documenti tramite tale applicazione, il diritto degli organi di controllo di consultare gli atti può essere esercitato con le modalità abituali.

Gli ispettorati cantonali del lavoro e la SECO accedono all’applicazione SICHEM tramite eIAM, l’infrastruttura centralizzata di login della Confederazione, già utilizzata dai Cantoni per i controlli nel settore della sicurezza sul lavoro (CodE).

La SECO ha sviluppato SICHEM e si occuperà di eventuali aggiornamenti futuri. Tuttavia non ha alcun diritto sui dati inseriti dalle aziende, in particolare non ha alcuna possibilità di consultarli. Il trattamento dei dati da parte della SECO è limitato alla messa a disposizione di SICHEM e di tutte le sue funzioni nonché alla creazione di statistiche anonimizzate. A questo scopo non è necessario consultare i dati specifici inseriti.

Come spiegato qui sopra, gli ispettorati cantonali del lavoro possono accedere alle liste dei prodotti chimici e delle attività delle aziende sul loro territorio, a condizione che l’azienda interessata conceda l’accesso. Non hanno tuttavia ulteriori diritti riguardo ai dati inseriti dalla stessa.

Né la SECO né gli ispettorati cantonali del lavoro inseriscono dati in SICHEM. I dati vengono inseriti solo dalle aziende.

Applicabilità dell’attuale articolo 87 OLL 1 (Scambio di dati e sicurezza dei dati)

Gli articoli 85 e 86 OLL 1 (Sistema di informazione e di documentazione della

Confederazione e dei Cantoni) si trovano nella sezione 2 (Sistemi di informazione e di documentazione) del capitolo 8 (Protezione dei dati e gestione dei dati) OLL 1. Rientrano in questa sezione anche gli articoli 87-90. Pertanto, le disposizioni di questi articoli si applicano in linea di principio anche all’articolo 85 capoverso 1 lettera g OLL 1. L’articolo 87 OLL 1 rappresenta tuttavia un caso particolare.

L’articolo 87 OLL 1 disciplina lo scambio di dati e la sicurezza dei dati per quanto riguarda le autorità federali e cantonali responsabili dell’esecuzione della LL e della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20).

Tuttavia, questo articolo non ha alcuna rilevanza per quanto riguarda SICHEM, poiché i dati registrati in questo sistema sono dati aziendali ai quali le autorità della Confederazione e dei Cantoni – come spiegato sopra – non hanno in linea di principio accesso. Non può pertanto esservi alcuno scambio diretto di dati in relazione ai dati contenuti in SICHEM sulla base dell’articolo 87 OLL 1.

3.1.2 Articolo 85 capoverso 3 lettera e OLL 1: Contenuto del sistema di informazione e di documentazione SICHEM

L’articolo 85 capoverso 3 lettera e OLL 1 descrive il contenuto del sistema di informazione e di documentazione SICHEM.

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