Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 9 pagine
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Possono essere richiamati in modo automatizzato tramite questa interfaccia unicamente i dati non confidenziali di cui agli articoli 73 capoverso 5 OPChim, 34 capoverso 1
dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) e 52 capoverso 3 dell’ordinanza sui prodotti fitosantari (OPF, RS 916.161). L’organo di notifica1 e i servizi di valutazione2 sono autorizzati a pubblicare questi dati (art. 73 cpv. 6 OPChim). Secondo l’articolo 78 lettera c OPChim, la SECO è il servizio di valutazione per le questioni inerenti alla protezione dei lavoratori ed è quindi autorizzata a pubblicare i dati secondo l’articolo 73 capoverso 5 OPChim. Per lo scambio di informazioni tra l’organo di notifica e i servizi di valutazione sono ammissibili,
secondo l’articolo 75 OPChim, procedure di richiamo automatizzate. L’interfaccia SICHEM con il registro dei prodotti chimici si fonda su queste basi giuridiche.
3.2 Revisione dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113)
3.2.1 Titolo prima dell’articolo 24a OLL 3
Con l’articolo 24a OLL 3 si intende specificare l’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici. Si tratta di un argomento che non può essere fatto rientrare in nessuno dei titoli esistenti dell’OLL 3, motivo per cui è stato introdotto un nuovo titolo «Sezione 3a:
Utilizzazione corretta dei prodotti chimici».
3.2.2 Articolo 24a OLL 3: Obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici
A tutela della salute dei lavoratori, ogni azienda che utilizza prodotti chimici deve garantire un’utilizzazione corretta di questi prodotti in funzione dei pericoli e dei rischi comportati (art. 6 LL e art. 25 LPChim). L’utilizzazione comprende, come definito all’articolo 4 capoverso 1 lettera j LPChim, qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare il deposito, la conservazione, l’impiego o l’eliminazione. Secondo il tenore dell’articolo 25 LPChim, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure in materia di protezione della salute sul posto di lavoro di cui l’esperienza ha mostrato la necessità, che lo stato della tecnica permette di applicare e che appaiono adeguate alla situazione dell’impresa. Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b OLL 3, il datore di lavoro deve provvedere affinché effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute dei lavoratori.
Dagli obblighi generali del datore di lavoro in materia di protezione della salute sul posto di lavoro possono essere ricavati i seguenti elementi dell’obbligo relativo all’utilizzazione
corretta dei prodotti chimici:
- formazione, informazione e istruzione dei lavoratori (art. 5 OLL 3);
- elaborazione di una lista dei prodotti chimici e delle attività (art. 24a cpv. 1 OLL 3);
- adozione di misure di protezione adeguate (art. 6 LL, art. 2 OLL 3, Art. 25 LPChim);
- verifica, in seguito ad accertamenti, delle possibilità di sostituire i prodotti chimici (art. 24a cpv. 2 lett. a OLL 3)
- individuazione dei pericoli (art. 24a cpv. 2 lett. b OLL 3)
- determinazione dell’esposizione e valutazione dei rischi (art. 24a cpv. 2 lett. c OLL 3)
1Organo di notifica: l’organo federale destinatario in particolare di notifiche per nuove sostanze, di documenti concernenti vecchie sostanze esaminate o di domande d’omologazione per sostanze attive e preparati, nonché di altre notifiche e che è responsabile di coordinare le procedure e di pronunciare le decisioni necessarie (art. 4 cpv. 1 lett. h LPChim).
2Servizio di valutazione: l’organo federale che sostiene, per gli aspetti tecnici, l’organo di notifica nel controllo e nella
valutazione della notifica di nuove sostanze e dell’omologazione di prodotti biocidi nonché nella valutazione dei rischi (art. 9 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e art. 16 cpv. 1 LPChim).