Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 9 pagine

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respiratorio. Se esiste un’alternativa, queste sostanze devono essere sostituite con prodotti chimici ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. g OLL 1 più sicuri.

- Art. 24a cpv. 2 lett. b OLL 3: Individuazione dei pericoli

È necessario individuare i pericoli comportati dai prodotti chimici depositati e

impiegati. In particolare, devono essere determinate le proprietà dei prodotti chimici pericolose per la salute (cfr. Allegato I sui pericoli particolari legati agli agenti chimici della direttiva MSSL). Lo scopo è quello di mostrare quali sono i pericoli per la vita e la salute dei lavoratori comportati dai prodotti chimici depositati e impiegati.

- Art. 24a cpv. 2 lett. c OLL 3: Determinazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Occorre determinare se e in che misura i lavoratori sono esposti ai prodotti chimici pericolosi per la salute e quali rischi per la vita e la salute sono associati a tali prodotti. Sorgono rischi in particolare quando vengono superati i pertinenti limiti di esposizione professionale delle sostanze pericolose per la salute.

Esempi:

 per i prodotti chimici meno pericolosi (ad es. pastiglie per lavastoviglie)

occorre valutare l’influsso sulla salute della quantità utilizzata e della

frequenza d’uso e, in base a ciò, chiarire se è necessario adottare ulteriori misure (ad es. se la frequenza d’uso di queste sostanze chimiche va ben oltre quello di un prodotto destinato al grande pubblico);

 per i prodotti chimici più pericolosi (ad es. tossici, cancerogeni, tossici per la riproduzione), anche piccole quantità possono essere rilevanti e, a seconda della situazione, richiedono un’analisi più approfondita dei rischi e misure supplementari (ad es. valutazione dell’esposizione).

Articolo 24a capoverso 3 OLL 3: adozione di misure di protezione appropriate

Per proteggere efficacemente la salute dei dipendenti, il datore di lavoro deve prendere le misure di protezione appropriate sulla base degli accertamenti effettuati, ovvero attuarle di conseguenza.

L’articolo 24a capoverso 2 lettera a-c OLL 3 riguarda gli accertamenti che l’azienda deve effettuare e le misure di protezione che deve adottare per proteggere i propri dipendenti. Ciò va distinto dagli obblighi del fabbricante nel quadro del diritto in materia di prodotti chimici, che quest’ultimo deve adempiere sotto forma di controllo autonomo secondo l’articolo 5 OPChim (ad es. l’obbligo di classificare, etichettare, redigere schede di dati di sicurezza ed elaborare scenari d’esposizione).

Le misure di protezione appropriate devono sempre essere definite caso per caso. Il sistema informatico SICHEM sostiene le aziende nell’attuazione di questo obbligo relativo

all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro.

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