Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 16 pagine

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materia di dati, ciò significa che l’azienda dovrà poter decidere a chi accordare il diritto di supervisione dei propri dati (Chocosuisse / Biscosuisse).

Quasi tutte le organizzazioni che si sono espresse hanno dichiarato di voler evitare qualsiasi carico eccessivo di natura amministrativa o finanziaria e che la revisione rispetti il principio di proporzionalità. I controlli da svolgere e le liste da stilare devono essere determinati caso per caso, in particolare in base alle dimensioni dell’azienda.

6.2 Osservazioni concernenti l’articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e documentazione automatizzato)

Unisanté chiede che nell’articolo 85 capoverso 1 lettera g OLL 1 il termine «usage soigneux» sia modificato con «usage prudent» o «attention particulière». Per quanto riguarda la registrazione delle informazioni concernenti l’esposizione ai prodotti chimici nelle aziende (p. es. art. 85 cpv. 3 lett. e OLL 1), la raccolta delle informazioni dovrebbe essere resa più esplicita: si dovrebbe fare riferimento alla registrazione delle misure relative all’esposizione svolte in occasione dei controlli da parte degli organi di esecuzione o interni all’azienda, durante la valutazione dei rischi.

L’USVP e la VSS dichiarano di voler integrare l’articolo 85 capoverso 1 lettera g OLL 1 nella maniera seguente: «(…). Der Einsatz dieses Systems durch die Unternehmen erfolgt auf freiwilliger Basis.». Ritengono inoltre che sarebbe meno oneroso dal punto di vista amministrativo indicare nella lista delle attività i settori interessati piuttosto che i nominativi dei lavoratori, a causa del cambiamento del personale. Propongono quindi di adattare l’articolo 85 capoverso 3 lettera e capitolo 1 OLL 1 nella maniera seguente: «Listen der in einem Betrieb gelagerten und verwendeten Chemikalien und der damit ausgeführten Tätigkeiten (Chemikalien- und Tätigkeitsliste) sowie die Stellen der mit diesen Tätigkeiten betreuten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.»

6.3 Osservazioni concernenti l’articolo 24a OLL 3 (obbligo di utilizzare correttamente i prodotti chimici sul lavoro)

HotellerieSuisse, Holzbau Schweiz, Swissmem, ASMI, SSO, ASFMS, Forum PMI, la SMGV e AM Suisse sono concordi nell’affermare che l’articolo 24a OLL 3 debba essere completamente cancellato. HotellerieSuisse, Holzbau Schweiz, Forum PMI, ASFMS e AM Suisse sono favorevoli all’eliminazione, in quanto comporta un notevole carico amministrativo e in modo particolare in considerazione delle liste e dei numerosi controlli che dovrebbero essere svolti. HotellerieSuisse, SMGV, ASFMS e AM Suisse ritengono che questa disposizione sia superflua, vista l’esistenza di soluzioni settoriali, che già offrono soluzioni sufficienti. Forum PMI ritiene che un’alternativa potrebbe essere rappresentata da misure limitate alle seguenti sostanze pericolose per la salute: sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, perturbatori endocrini e sensibilizzanti delle vie respiratorie.

L’ASMI ritiene che il progetto d’articolo non apporti alcun valore aggiunto: i complementi sono già disciplinati in maniera indiretta nelle varie direttive, in particolare nella n. 6508 CFSL. La sostituzione è inoltre già presente nel principio STOP come prima misura da