Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 16 pagine
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diligenza). Anche altri settori, come quelli della protezione delle acque o della protezione contro gli incidenti rilevanti, richiedono la stesura di liste. Pertanto, le aziende gestiscono già sistemi più completi che consentono inserimenti per sito, cosa al momento non prevista nel sistema SICHEM, dato che quest’ultimo fa riferimento all’ID dell’azienda. Se il progetto di revisione venisse mantenuto, SICHEM dovrebbe permettere la sostituzione dei sistemi attuali e la creazione di estratti di dati specifici differenziati in base ai siti, nonché l’impiego dei dati registrati al fine di soddisfare altri requisiti di natura legale.
AR, BL e TI chiedono un’estensione dell’accesso ai dati ad altri servizi dell’amministrazione cantonale, in particolare a quelli che si occupano della protezione dell’ambiente o del settore sanitario. TG vorrebbe un accesso più completo a favore degli ispettorati cantonali o a un obbligo per le aziende di utilizzare il sistema SICHEM. Al contrario, TI chiede di rendere il sistema SICHEM facoltativo e di permettere quindi alle aziende di usare altri mezzi per poter adempiere agli obblighi legali.
3.1.2 Capoverso 3 lettera e
Secondo AG, l’articolo 85 capoverso 3 lettera e OLL 1 dovrebbe essere formulato in maniera potestativa, il che consentirebbe di rinunciare a certi inserimenti e di chiedere alle aziende altri dati diversi da quelli indicati. Questo consentirebbe di rispettare quanto previsto dalla legislazione, mirata a ridurre il carico amministrativo per le aziende e fornire un reale valore aggiunto. L’obbligo di indicare i nominativi dei lavoratori assegnati a queste attività costituisce un inutile aumento del carico di lavoro causato dal cambio dei collaboratori e dal fatto che si debbano conservare i documenti per l’istruttoria e registrare le formazioni nella documentazione giustificativa.
AG, AR, BL, SG e TG ritengono che le aziende debbano poter essere in grado di inserire altri dati nel sistema concernenti i prodotti immagazzinati, come le quantità, il tipo e la dimensione degli imballaggi, le classi di inquinamento delle acque, le classi di rischio o le classificazioni secondo la legislazione sulle merci pericolose. Secondo TG, le aziende dovrebbero avere anche la possibilità di creare estratti di dati specifici e valutazioni dei dati registrati per soddisfare altri requisiti legali oltre alla valutazione dei rischi (p.es. quantitativi di soglia come previsto dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, OPIR). Allo stesso modo, SG ritiene che la lista dei prodotti chimici dovrebbe essere tenuta per soddisfare altre disposizioni di legge relative alla manipolazione dei prodotti chimici e di altri prodotti pericolosi (prevenzione degli incidenti rilevanti, incendi). Il passo successivo dovrebbe quindi essere la registrazione di altri dati relativi ai prodotti immagazzinati.
VD considera in maniera positiva l’adozione di strumenti e di basi legali necessari nel settore della salute sul lavoro per una migliore protezione. Ritiene che sia un buon complemento oltre alle regole per la prevenzione degli infortuni.
Considerando il carico amministrativo supplementare che questa scelta può rappresentare per le aziende, BE sostiene che le informazioni richieste alle aziende e i vincoli associati alla registrazione e alla trasmissione dei dati debbano essere ridotti al minimo. Facendo suo lo stesso obiettivo di ridurre il carico di lavoro, BL sostiene che