Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 16 pagine

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1 Situazione iniziale

Secondo gli articoli 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e 25 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) i datori di lavoro devono proteggere la vita e la salute dei lavoratori dagli effetti nocivi di prodotti chimici pericolosi sul posto di lavoro. La SECO mette a disposizione diversi strumenti per sostenere gli organi cantonali nei loro compiti esecutivi e le aziende nell’attuazione della protezione dei lavoratori. Per l’attuazione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici nel quadro della protezione della salute ha sviluppato un’applicazione informatica specifica.

Vi sono diverse leggi e ordinanze che riguardano i prodotti chimici. La legislazione sui prodotti chimici in senso stretto, che comprende la legge sui prodotti chimici e le relative ordinanze, disciplina principalmente gli obblighi dei fabbricanti e di chi immette questi prodotti sul mercato, e contiene nell’articolo 25 LPChim prescrizioni generali per altri destinatari come le imprese e gli istituti scolastici. In aggiunta, la legge sul lavoro e le relative ordinanze disciplinano gli obblighi dei datori di lavoro in materia di protezione della salute dei lavoratori. Tra questi rientra l’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici, che si differenzia quindi dall’obbligo di diligenza dei fabbricanti secondo la LPChim.

La presente revisione si prefigge di creare una base legale in seno all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) per l’applicazione informatica SICHEM e di precisare nell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) l’obbligo già esistente relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul lavoro. Essa permette inoltre di attuare la Convenzione internazionale del lavoro n. 170 concernente la sicurezza nell’utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro e la Convenzione internazionale del lavoro n. 174 concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, entrambe ratificate dalla Svizzera il 25 aprile 2022.

2 Pareri pervenuti

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti 60 pareri: 26 espressi dai Cantoni e 36 da organizzazioni, associazione e altre cerchie interessate.

Per quanto concerne i Cantoni, 25 approvano la revisione in linea di principio. ZG chiede l’abolizione senza sostituzione dell’articolo 24a OLL 3. AR chiede una limitazione dell’obbligo di tenere una lista dei prodotti chimici pericolosi immagazzinati e utilizzati in azienda e di fissare inoltre dei limiti inferiori quantitativi in funzione della pericolosità. Nove Cantoni formulano proposte di adeguamento del progetto di modifica. In una lettera congiunta, l’AUSL e l’AIPT manifestano la loro piena approvazione al progetto di revisione senza proporre alcuna modifica.

Per quanto concerne le altre cerchie consultate, 28 dei pareri ricevuti sono favorevoli allo strumento SICHEM, anche se molti ritengono che l’utilizzo debba essere facoltativo. I rappresentanti delle organizzazioni mantello che si sono espresse accolgono con favore la revisione volta a creare la base legale per SICHEM (SSIC, USI, ASFMS, USAM). 27 pareri formulano proposte di modifica. HotellerieSuisse è