Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 16 pagine

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contraria al principio della revisione. Le organizzazioni mantello dei datori di lavoro sono tutte dell’avviso che l’articolo 24a OLL 3 aggiunga nuovi obblighi e respingono la disposizione (USAM, USI, SSIC, ASFMS). Per quanto concerne i sindacati, USS e Unia difendono l’importanza dell’articolo 24a OLL 3, in particolare l’obbligo di tenere una lista delle attività e l’impiego di un esperto competente.

Il PS, unico partito politico a essersi pronunciato in merito, sostiene la revisione.

3 Osservazioni generali dei Cantoni

Approvazione del chiarimento dei compiti dei datori di lavoro: AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, VS dichiarano esplicitamente che l’aggiunta dell’articolo 24a OLL 3 favorisce un’attuazione precisa e uniforme dell’obbligo relativo all’utilizzazi one corretta dei prodotti chimici da parte delle aziende. In linea di principio, alcuni Cantoni come BE, BL, VD e ZH accolgono con favore il miglioramento della protezione dei lavoratori in questo settore. VD apprezza in maniera particolare l’attuazione degli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito delle convenzioni internazionali sul lavoro ratificate.

Approvazione dello strumento informatico SICHEM: AG riconosce l’utilità di questa revisione per le piccole imprese che non avrebbero i mezzi per sviluppare un proprio sistema di informazione e documentazione per l’adempimento degli obblighi.

FR, GR, OW, SO rilevano che la revisione facilita il lavoro di controllo delle autorità esecutive. JU, OW, SO, SZ, TG ritengono, inoltre, che renda più semplice alle aziende rispettare i loro obblighi in materia di protezione della salute dei lavoratori in relazione ai prodotti chimici. Secondo BL e GR, la revisione permette inoltre di avere una panoramica chiara dei pericoli legati ai prodotti chimici e delle misure di protezione. AG e TI apprezzano l’interfaccia tra la piattaforma SICHEM e il registro dei prodotti chimici della Confederazione definito dall’articolo 27 LPChim. SH sottolinea che la digitalizzazione e il collegamento ai sistemi esistenti come CodE e EasyGov contribuiscono a semplificare l’attività amministrativa.

SG fa notare la necessità di prestare particolare attenzione a non creare doppioni tra le OLL 1 e 3 e la normativa sui prodotti chimici.

3.1 Articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e di documentazione automatizzato)

3.1.1 Capoverso 1 lettera g

ZG accoglie con favore l’abolizione dell’articolo 85 capoverso 1 lettera g a causa del lavoro supplementare per le aziende rappresentato dall’introduzione di un obbligo di annuncio nel sistema della Confederazione. Questa procedura supplementare non sarebbe proporzionata, dato che non apporta alcun valore aggiunto a favore degli organi d’esecuzione e delle aziende. L’azienda ha già l’obbligo di tenere una lista dei prodotti chimici considerati pericolosi ai sensi dell’articolo 8 LPChim (Obbligo di