Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo
ORNI
1 Introduzione
Il 22 aprile 2020 il Consiglio federale ha stabilito come intende procedere nel settore della telefonia mobile e del 5G1 e ha deciso di attuare le misure di accompagnamento proposte nel rapporto del 18 novembre 2019 edito dal gruppo di lavoro Radiotelefonia mobile e radiazioni2. Una misura riguarda la semplificazione e l’armonizzazione dell’esecuzione dell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI, RS 814.710) per gli impianti di telefonia mobile. L’esecuzione è di competenza dei Cantoni. Al riguardo, il rapporto del gruppo di lavoro Radiotelefonia mobile e radiazioni menziona espressamente anche l’ampliamento della banca dati per gli impianti di telefonia mobile (banca dati delle antenne) dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). I Cantoni chiedono che questo sistema d’informazione risponda meglio alle esigenze delle autorità esecutive e consenta loro controlli più semplici e automatizzati degli impianti di telefonia mobile.
Originariamente l’UFCOM aveva creato questa banca dati per rilevare dati sull’esercizio corrente degli impianti di telefonia mobile (dati d’esercizio) e garantire così la stabilità del traffico delle telecomunicazioni. La base giuridica è costituita dal diritto delle telecomunicazioni3. Su richiesta dei Cantoni, l’UFCOM rende questi dati accessibili anche ai Cantoni per agevolarli nell’esecuzione dell’ORNI, in particolare per vigilare sull’osservanza delle limitazioni delle emissioni. I dati d’esercizio comprendono quindi anche indicazioni sui parametri rilevanti dell’impianto per la produzione di radiazioni, per esempio sulla direzione di irradiazione o sulla potenza di trasmissione massima delle antenne in esercizio. I servizi cantonali hanno potuto poi confrontare questi dati dell’esercizio reale con le direzioni di irradiazione e le potenze di trasmissione massime autorizzate. Ciò consente loro di controllare l’osservanza delle limitazioni delle emissioni disposte nelle autorizzazioni e, quindi, anche l’osservanza dei valori limite stabiliti nell’ORNI. Successivamente gli operatori di telefonia mobile hanno inserito nella banca dati anche le indicazioni contenute nella procedura di autorizzazione, per esempio la potenza di trasmissione massima autorizzata (cosiddetti dati di autorizzazione). Questi dati sono attinti dalla scheda dei dati sul sito da inoltrare all’autorità esecutiva secondo l’articolo 11 ORNI nel quadro di una procedura di autorizzazione o di notifica. Funge da base per le autorità esecutive per la valutazione e la disposizione delle limitazioni delle emissioni. Tale scheda contiene dati tecnici dell’impianto, nella misura in cui sono determinanti per la produzione di radiazioni, nonché dati concernenti la radiazione prodotta dall’impianto nei luoghi in cui devono essere osservati i valori limite d’immissione e dell’impianto stabiliti nell’ORNI. L’archiviazione dei dati di autorizzazione e dei dati d’esercizio in un unico sistema d’informazione presso l’UFCOM facilita ai Cantoni il confronto di questi dati. La tenuta di un solo sistema d’informazione, anziché di uno per ogni autorità esecutiva, è opportuna anche per ragioni pratiche, considerazioni economiche e uno sgravio dell’onere amministrativo.
Il rilevamento di questi dati da parte dell’UFCOM per l’esecuzione dell’ORNI e la loro messa a disposizione alle autorità esecutive incaricate dell’esecuzione dell’ORNI si fondano oggi su contratti di diritto privato conclusi tra l’UFCOM e gli operatori di telefonia mobile e tra i Cantoni e gli operatori di telefonia mobile. Ora occorre creare una base giuridica nell’ordinanza che concretizzi l‘obbligo generale d’informare di cui all’articolo 46 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) e l’obbligo di collaborazione conformemente all’articolo 10 ORNI per gli impianti di telefonia mobile. Questa base giuridica garantisce l’utilizzo della banca dati ai fini dell’esecuzione dell’ORNI per il futuro e ne semplifica lo sviluppo ulteriore. In concreto, si tratta di aggiungere all’ORNI un articolo che obblighi i titolari
1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/comunicati.msg-id-78857.html
2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/comunicati.msg-id-77294.html
3 Art. 13a e art. 58 della legge sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10) nonché descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione (cfr. art. 18 dell’ordinanza sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS, RS 784.102.1) conformemente alle rispettive concessioni di radiocomunicazione). 3/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275