Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo
ORNI
2 Punti essenziali del progetto
A complemento dell’articolo 11 ORNI, il nuovo articolo 11a prevede un ulteriore obbligo di notifica per gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e i collegamenti telefonici senza filo. Il titolare di uno di questi impianti deve notificare all’UFCOM i dati relativi all’autorizzazione e la data in cui l’impianto sarà messo in esercizio in base a tali dati. Questi dati relativi all’autorizzazione si riferiscono ai dati contenuti nella scheda dei dati sul sito nella forma approvata dall’autorità esecutiva (cfr. art. 11 cpv. 2 ORNI). Inoltre, il titolare dell’impianto deve notificare all’UFCOM anche i dati d’esercizio attuali. Se diversi gestori condividono un sito, ogni gestore fornisce i propri dati d’esercizio. Il disciplinamento della notifica dei dati d’esercizio nell’ORNI parallelamente all’obbligo di notifica già previsto dalla legislazione sulle telecomunicazioni e basato sulle concessioni di radiocomunicazione garantisce che questi dati possano essere utilizzati anche per l’esecuzione dell’ORNI.
Con il capoverso 3 il nuovo articolo conferisce espressamente all’UFCOM il compito di registrare questi dati in un sistema d’informazione e di accordare l’accesso a tali dati alle autorità incaricate dell’esecuzione dell’ORNI e alle persone soggette all’obbligo di notifica (in particolare gli operatori di telefonia mobile). Il capoverso 4 contiene le autorizzazioni necessarie nell’ottica del diritto in materia di protezione dei dati per consultare e trattare i dati notificati.
Infine, il capoverso 5 del nuovo articolo disciplina la pubblicazione dei dati contenuti nella banca dati per informare la popolazione interessata. L’ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) contiene già, con l’allegato 1, una base per la pubblicazione del «Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile».
Il nuovo articolo 11a sancisce ancora più saldamente nell’ordinanza la banca dati delle antenne dell'UFCOM e le procedure di esecuzione dell’ORNI a essa correlate. Ciò semplifica il controllo dell’osservanza delle limitazioni delle emissioni durante l’esercizio. Inoltre, la prassi esistente ottiene la base giuridica necessaria nell’ottica del diritto in materia di protezione dei dati. Così viene garantito che in futuro la banca dati possa essere utilizzata per l’esecuzione dell’ORNI e adeguata più facilmente alle esigenze degli organi d’esecuzione.
5/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275