Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 10 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 Rapporto esplicativo
ORNI
nell’ORNI assicura che i dati possano essere utilizzati anche per l’esecuzione dell’ordinanza. I dati devono essere notificati almeno ogni due settimane dopo la messa in esercizio dell’impianto e si basano sulle condizioni d’esercizio impostate al momento della notifica.
4.2 Articolo 11a capoverso 2
In base alla definizione dell’impianto di cui all’allegato 1 numero 62 capoversi 1–4 ORNI, un impianto può essere costituito da antenne di trasmissione di più operatori se le antenne sono montate sullo stesso traliccio o fissate sullo stesso edificio oppure trasmettono da uno spazio ristretto. Secondo l’articolo 11a capoverso 2 ORNI, per tale impianto la notifica all’UFCOM dei dati d’esercizio delle antenne o dei gruppi di antenne compete agli operatori che utilizzano le antenne dell’impianto e non al titolare dell’intero impianto.
4.3 Articolo 11a capoverso 3
Nell’ambito dell’esecuzione dell’ORNI, l’articolo 11a capoverso 3 costituisce la base giuridica per il sistema d’informazione gestito dall’UFCOM nel quale sono registrati e trattati i dati notificati. La disposizione disciplina inoltre l’accesso al suddetto sistema d’informazione. Hanno quindi diritto di accedere tutte le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricate dell’esecuzione dell’ORNI nonché le persone soggette all’obbligo di notifica, ossia i titolari di impianti e gli operatori di singole antenne o di gruppi di antenne nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2. Tra le autorità esecutive a livello federale si annoverano in particolare l’UFAM, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT, riguardo agli impianti di trasmissione della rete GSM-Rail) nonché altre autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti della Confederazione. A livello cantonale sono incaricati dell’esecuzione dell’ORNI in particolare gli uffici tecnici cantonali e comunali preposti alla protezione da radiazioni non ionizzanti (RNI).
4.4 Articolo 11a capoverso 4
L’articolo 11a capoverso 4 stabilisce la portata del diritto alla consultazione e al trattamento dei dati delle autorità e delle persone che hanno accesso ai dati contenuti nel sistema d’informazione.
Le autorità esecutive possono consultare e trattare i dati contenuti nel sistema d’informazione, nella misura necessaria per l’adempimento dei loro compiti e obblighi. Per esempio, le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione dell’ORNI hanno accesso ai dati riguardanti il territorio di propria competenza (incluso un perimetro di confine). Le autorità esecutive utilizzano i dati del sistema d’informazione in particolare per controllare se l’esercizio dell’impianto è conforme all’autorizzazione e, quindi, sono rispettati i valori limite. Possono fornire alla popolazione informazioni riguardanti l’autorizzazione e l’esercizio di singoli impianti e pubblicarle nell’ambito dell’informazione alla popolazione. Anche l’UFAM utilizza talora i dati contenuti nel sistema d’informazione per il monitoraggio delle radiazioni cui è esposta la popolazione effettuato conformemente all’articolo 19b capoverso 1 ORNI.
Le persone soggette all’obbligo di notifica hanno accesso ai dati dei propri impianti di trasmissione o delle proprie antenne ed è consentito loro il trattamento, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi di notifica.
4.5 Articolo 11a capoverso 5
L’articolo 11a capoverso 5 autorizza l’UFCOM a pubblicare dati contenuti nel sistema d’informazione per gli impianti di telefonia mobile. Le informazioni concernenti l’autorizzazione e
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