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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
b. le autorità cantonali ne fanno richiesta e provvedono affinché vengano prese le necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in questione.
2Se è rilasciata un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, la quantità di compost o di digestato che può essere fornita è limitata in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.10 capoverso 1 ORRPChim.
Art. 11 Revoca dell’omologazione e divieto d'utilizzazione
L'UFAG può revocare l'omologazione di un concime di cui all'articolo 6 se v’è da temere il potenziale effetto pericoloso di tale concime e vietarne immediatamente l’utilizzazione.
Art. 12 Misure precauzionali
Se le condizioni di cui all’articolo 148a LAgr sono adempiute, l’UFAG può:
a. rifiutare l’omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni;
b. annullare l'omologazione di un concime o stabilire esigenze supplementari;
c. revocare l’autorizzazione di un concime rilasciata secondo l’articolo 21 o vincolarla a oneri o a condizioni.
Art. 13 Prescrizioni dell’UFAG in caso di celere intervento
1In situazioni che richiedono un celere intervento, l’UFAG, d'intesa con i servizi interessati, può vietare l’importazione, la messa in commercio e l’utilizzazione di concimi che mettono in un pericolo la salute dell'uomo e degli animali o che presentano un rischio per l'ambiente.
2Può fissare, per tali concimi, valori massimi che non devono essere superati. Questi si fondano su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore, oppure hanno una base scientifica.
3L’UFAG può stabilire quali concimi possono essere importati o messi in commercio soltanto se corredati di una dichiarazione delle competenti autorità del Paese esportatore o di un servizio accreditato.
4Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se questa deve essere corredata di altri documenti.
5Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere presentati i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o distrutte se presentano un rischio.