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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
c. un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tali materiali si ottengono derrate alimentari, alimenti per animali e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli alimenti per animali;
d. contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d’applicazione dell’OPChim13, sono state classificate, valutate e notificate conformemente alla presente ordinanza.
Art. 8 Domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera
1Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private.
2Le persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede sociale o una filiale all’estero possono anche beneficiare di un’autorizzazione per la messa in commercio se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.
Art. 9 Restrizioni relative alla composizione dei concimi
1I fabbricanti di concimi sono tenuti a utilizzare soltanto materie prime idonee che non pregiudicano il prodotto finito.
2Un concime può essere messo in commercio soltanto se adempie i requisiti di qualità in virtù dell’allegato 2.6 ORRPChim14 relativi agli inquinanti e ai corpi estranei inerti.
3È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicamenti o componenti di Ricinus communis.
4Ai concimi aziendali può essere aggiunto materiale di aziende non agricole purché rispetti i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 2.
5La fabbricazione o l’utilizzazione di un concime non deve in alcun caso comportare un’emissione nell’ambiente di organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.
6È vietata l'aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime. La presenza non intenzionale di fosfonati non deve superare lo 0,5 per cento in massa.
Art. 10 Clausole derogatorie
1Per un periodo limitato, l'UFAG può rilasciare a un impianto di compostaggio o di fermentazione un’autorizzazione per la fornitura di compost o digestato che non supera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1.10 OR-RPChim se:
a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
13 RS 813.11
14 RS 814.81