Progetto

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 41Fedlex · Progetto

Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 4 Obblighi degli importatori

1Per poter importare un concime soggetto ad autorizzazione, l’importatore deve essere titolare dell’autorizzazione per la messa in commercio.

2Si assicura che le prescrizioni relative all'omologazione, all'etichettatura e ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.

3Garantisce la qualità, l'esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.

Art. 5 Obblighi dei distributori

1Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né essere titolare dell'autorizzazione.

2Il distributore è considerato il fabbricante e soggiace ai suoi stessi obblighi quando modifica la composizione del concime, il suo nome o il suo imballaggio.

Capitolo 3 Omologazione di concimi

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 6 Obbligo di omologazione

1Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza.

2Un concime è omologato se:

a. adempie le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto (PFC), non soggetta ad autorizzazione, e se è costituito da una o più materie prime che appartengono alle categorie di materiali costituenti (CMC), non soggette ad autorizzazione;

b. è oggetto di un'autorizzazione per la messa in commercio.

3In caso d'importazione di concimi, devono essere adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 7 Condizioni per l'omologazione

Un concime può essere omologato soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a. si presta all’utilizzazione prevista;

b. non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;