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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 Obblighi degli importatori
1Per poter importare un concime soggetto ad autorizzazione, l’importatore deve essere titolare dell’autorizzazione per la messa in commercio.
2Si assicura che le prescrizioni relative all'omologazione, all'etichettatura e ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.
3Garantisce la qualità, l'esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.
Art. 5 Obblighi dei distributori
1Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né essere titolare dell'autorizzazione.
2Il distributore è considerato il fabbricante e soggiace ai suoi stessi obblighi quando modifica la composizione del concime, il suo nome o il suo imballaggio.
Capitolo 3 Omologazione di concimi
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 6 Obbligo di omologazione
1Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza.
2Un concime è omologato se:
a. adempie le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto (PFC), non soggetta ad autorizzazione, e se è costituito da una o più materie prime che appartengono alle categorie di materiali costituenti (CMC), non soggette ad autorizzazione;
b. è oggetto di un'autorizzazione per la messa in commercio.
3In caso d'importazione di concimi, devono essere adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 7 Condizioni per l'omologazione
Un concime può essere omologato soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a. si presta all’utilizzazione prevista;
b. non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;