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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

2In certi casi, l'UFAG può rinunciare ai documenti che provano l'efficacia del concime. È autorizzato a informare l'opinione pubblica del fatto che questo aspetto non è stato esaminato nell'ambito della procedura di omologazione.

3Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni che contengono questo tipo di organismi, il fascicolo della domanda deve inoltre soddisfare i requisiti di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 OEDA22.

4Su richiesta, nella domanda il richiedente deve allegare o menzionare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti le proprietà e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.

5I mezzi di prova di cui al capoverso 4 devono dimostrare che il concime, se utilizzato conformemente all’utilizzazione prevista, non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l'ambiente, né, indirettamente per l'uomo.

6I mezzi di prova provenienti da un altro paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l’utilizzazione del concime, dal punto di vista dell’agricoltura, della concimazione e dell’ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera. I documenti devono essere forniti in una lingua ufficiale o in inglese.

7Se i concimi sono messi in commercio in quantità ridotte e localmente, l’UFAG può, in via eccezionale, rinunciare in parte o interamente alle indicazioni di cui al capoverso 1.

8Se le esigenze concernenti i dati non sono adempiute, l'UFAG assegna al richiedente un termine per completarli. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.

Art. 26 Impiego dei dati per ulteriori domande

Se un richiedente intende mettere in commercio un concime già autorizzato sotto il suo nome o quello della sua azienda, non essendo egli stesso titolare dell'autorizzazione esistente, l’UFAG può rinunciare ai dati minimi di cui all'articolo 25 e fondarsi su quelli forniti dal titolare se il richiedente dimostra che:

a. è stato autorizzato dal titolare dell’autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o

b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta del medesimo prodotto del primo richiedente o che le differenze in termini di valutazione del rischio sono irrilevanti.

Art. 27 Valutazione della domanda

1L’UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; di regola si limita a controllare i documenti del fascicolo. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni.

22 RS 814.911