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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
a. l’autorizzazione è stata rilasciata sulla base di dati falsi o ingannevoli;
b. il titolare dell’autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;
c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche riscontrate al momento del rilascio dell’autorizzazione o se le indicazioni supplementari richieste dall’UFAG sulla base di nuove scoperte non sono state fornite per tempo;
d. nuove scoperte dimostrano che il concime non si presta all’utilizzazione prevista, che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o che presenta un rischio per l’ambiente e, indirettamente, per l’uomo.
7L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta.
8Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente all'UFAG tutte le nuove informazioni concernenti il concime.
Art. 22 Autorizzazione provvisoria
1L’UFAG può rilasciare, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che sembra prestarsi all’utilizzazione prevista e non presenta un rischio inaccettabile per l’uomo, gli animali o l’ambiente, se:
a. vi è motivo di ritenere che la procedura di autorizzazione sarà lunga per motivi non imputabili al richiedente;
b. per il rilascio di un’autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze pratiche; o
c. il concime è incorporato o distribuito esclusivamente per scopi scientifici.
2I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44 OEDA20.
Art. 23 Termine in caso di revoca dell'autorizzazione
1Se un'autorizzazione è revocata e le relative ragioni non sono connesse a un potenziale effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l'UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti.
2Il termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti di concime è di dodici mesi al massimo.