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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
3. CMC 12: precipitati di sali di fosfato e i loro derivati,
4. CMC 13: materiali di ossidazione termica e i loro derivati,
5. CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione, e
6. CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati;
d. miscele fisiche di concimi costituite da una PFC o da una materia prima appartenente a una CMC soggetta ad autorizzazione;
e. concimi costituiti o in parte costituiti da sottoprodotti di origine animale che non hanno raggiunto il punto finale;
f. concimi che contengono un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell'ureasi;
g. concimi costituiti o in parte costituiti da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.
2L'UFAG può in ogni momento assoggettare un concime a una procedura di autorizzazione se è composto da una materia prima la cui efficacia e la cui sicurezza di utilizzazione non sono sufficientemente note o se contiene una tale materia prima.
3Un concime già omologato, al quale è stato aggiunto un additivo autorizzato secondo le prescrizioni di utilizzazione, non deve essere nuovamente autorizzato.
Art. 21 Autorizzazione
1L’UFAG si pronuncia sulla domanda di autorizzazione mediante decisione.
2L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche riscontrate al momento del rilascio dell'autorizzazione.
3L’UFAG può limitare la durata di validità di un'autorizzazione, vincolarla a oneri e a condizioni nonché esigere indicazioni particolari per l’etichettatura. Se il concime non appartiene a una PFC di cui all'allegato 1, l'UFAG determina la denominazione della categoria funzionale.
4I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44 dell’ordinanza del 10 settembre 200819 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
5Un concime autorizzato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente autorizzato nelle ulteriori fasi di commercializzazione se è messo in commercio nel suo imballaggio originale.
6L’UFAG può in ogni momento vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri restrittivi o revocarla se:
da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.