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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

b. il nome e l'indirizzo del fabbricante;

c. il nome commerciale;

d. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;

e. la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime;

f. i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti confermati da un'analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C));

g. la classificazione e l'etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10-15a OPChim16;

h. l'utilizzazione prevista;

i. la modalità di utilizzazione;

j. l'etichetta che adempie le prescrizioni del capitolo 4.

2Se un concime è soggetto all’obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48 e 54 OP-Chim17, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti.

Sezione 4 Concimi soggetti ad autorizzazione

Art. 20 Obbligo di autorizzazione

1Per l'omologazione dei concimi seguenti è richiesta un'autorizzazione dell'UFAG:

a. concimi che adempiono le esigenze delle seguenti PFC di cui all'allegato 1:

1. PFC 5: inibitore,

2. PFC 6: biostimolanti delle piante,

3. PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio,

4. PFC 102: additivi per concimi,

5. PFC 103: altri concimi;

b. concimi costituiti da una materia prima che non adempie le esigenze di cui all'allegato 2 applicabili a una CMC;

c. concimi costituiti o in parte costituiti da una o più materie prime appartenenti alle seguenti CMC di cui all'allegato 2:

1. CMC 7: microrganismi,

2. CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE18,

16 RS 813.11

17 RS 813.11

18 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata