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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
b. il nome e l'indirizzo del fabbricante;
c. il nome commerciale;
d. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
e. la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime;
f. i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti confermati da un'analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C));
g. la classificazione e l'etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10-15a OPChim16;
h. l'utilizzazione prevista;
i. la modalità di utilizzazione;
j. l'etichetta che adempie le prescrizioni del capitolo 4.
2Se un concime è soggetto all’obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48 e 54 OP-Chim17, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti.
Sezione 4 Concimi soggetti ad autorizzazione
Art. 20 Obbligo di autorizzazione
1Per l'omologazione dei concimi seguenti è richiesta un'autorizzazione dell'UFAG:
a. concimi che adempiono le esigenze delle seguenti PFC di cui all'allegato 1:
1. PFC 5: inibitore,
2. PFC 6: biostimolanti delle piante,
3. PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio,
4. PFC 102: additivi per concimi,
5. PFC 103: altri concimi;
b. concimi costituiti da una materia prima che non adempie le esigenze di cui all'allegato 2 applicabili a una CMC;
c. concimi costituiti o in parte costituiti da una o più materie prime appartenenti alle seguenti CMC di cui all'allegato 2:
1. CMC 7: microrganismi,
2. CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE18,
16 RS 813.11
17 RS 813.11
18 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata