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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
3Se vi è motivo di ritenere che vi siano effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali o sull'ambiente, l'UFAG vieta immediatamente l'utilizzazione e la messa in commercio del concime.
Sezione 5 Procedura di autorizzazione
Art. 24 Procedura
1La domanda, corredata di un fascicolo completo, deve essere presentata nel formato elettronico prescritto dall'UFAG.
2L’UFAG può sottoporre, per parere, la domanda di autorizzazione ad altri servizi federali se questa concerne il loro campo di attività.
3Può disciplinare altri dettagli della procedura di autorizzazione, in particolare le esigenze concernenti il fascicolo della domanda.
Art. 25 Dati richiesti per la domanda di autorizzazione
1Fatte salve esigenze speciali, la domanda di autorizzazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
a. il nome e l'indirizzo del domicilio, della sede sociale o della filiale del richiedente in Svizzera e i dati di contatto;
b. il nome e l'indirizzo del domicilio o della sede sociale del primo distributore in Svizzera;
c. il nome e l'indirizzo del fabbricante del concime;
d. il nome commerciale del concime;
e. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
f. indicazioni precise e complete sulle materie prime che compongono il concime, sulla composizione, sulle proprietà del concime e sulla sua efficacia; se una materia prima appartiene a una CMC, la CMC in questione deve essere indicata;
g. i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti confermati da un'analisi;
h. la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e 10- 15a OPChim21;
i. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del concime;
j. una bozza di etichetta conforme alle prescrizioni del capitolo 4 della presente ordinanza.
21 RS 813.11