Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
occorre rispettare i valori limite definiti per il prodotto finale in base alla PFC prevista in virtù dell'allegato 2.6 numero 2.2.2.1 ORRPChim, che erano fissati per l'ex categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio». Per prevenire danni ambientali a lungo termine, in base allo stato della tecnica è necessario rimuovere gli inquinanti organici persistenti (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 120 giorni), per i quali nell’allegato 2.6 ORRPChim non sono stabiliti valori limite.
I concimi costituiti o in parte costituiti da precipitati di sali di fosfato e i loro derivati sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 13 Materiali di ossidazione termica e i loro derivati
Le ceneri di ossidazione termica e i loro derivati devono rispettare le condizioni di produzione specifiche e i requisiti di qualità relativi alla CMC 13 ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. Tra i materiali in entrata per l'ossidazione termica rientrano esclusivamente fanghi di depurazione comunali, farine animali e farine di ossa, in quanto questi prodotti soggiacciono all'obbligo di recupero del fosforo e rispettano i tenori massimi di sostanze nutritive previsti per evitarne l'accumulo nel suolo. Oltre ai sottoprodotti di origine animale autorizzati dall'UE è possibile utilizzare anche i materiali della categoria 1, a condizione che le disposizioni della OSOAn siano adempiute. È consentita l'aggiunta di sostanze che riducono gli inquinanti durante l'ossidazione e di combustibili per migliorare la combustione nel rispetto delle prescrizioni relative alla CMC 13 conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
Oltre ai requisiti di qualità relativi alla CMC 13 ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, occorre rispettare i valori limite specifici per la Svizzera definiti per il prodotto finito in base alla PFC prevista in virtù dell'allegato 2.6 numero 2.2.2.1 ORRPChim, che erano fissati per l'ex categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio».
I concimi costituiti o in parte costituiti da materiali di ossidazione e i loro derivati sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 14 Materiali di pirolisi e gassificazione
Le biomasse di pirolisi e gassificazione sono autorizzate come materie prime per i concimi se rispettano le prescrizioni relative alla CMC 14 secondo l'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. Siccome il tempo di permanenza nel suolo di questi materiali è molto lungo, vanno adempiute ulteriori condizioni al fine di ridurre al minimo il rischio di compromettere la fertilità del suolo. Gli additivi per la pirolisi o la gassificazione necessari a migliorare l’efficienza del procedimento o delle prestazioni ambientali non devono superare il 10 per cento. Per la pirolisi o la gassificazione occorre raggiungere almeno 500°C per 10 minuti, in modo da eliminare le impurità microscopiche nonché aumentare la persistenza e la superficie specifica. Oltre ai requisiti di qualità relativi alla CMC 14 in virtù dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 occorre rispettare i valori limite specifici per la Svizzera definiti per il prodotto finito in base alla PFC prevista ai sensi dell'allegato 2.6 numero 2.2.2.2 ORRPChim, scaturiti dalle prescrizioni di provata efficacia dell'«European Biochar Certificate» applicate in passato ai livelli qualitativi «Feed» e «Agro-Bio».
I concimi costituiti o in parte costituiti da materiali di pirolisi e gassificazione sono soggetti ad autorizzazione.
Per assicurare la qualità e l'adempimento di altre prescrizioni relative alla fabbricazione di questi materiali, l'UFAG può prescrivere regolari analisi dei prodotti e controlli delle condizioni di produzione. Questa esigenza sostituisce la certificazione finora richiesta tramite l’«European Biochar Certificate».
CMC 15 Materiali di elevata purezza recuperati
I criteri agronomici e di sicurezza relativi ai materiali di elevata purezza recuperati che appartengono a questa CMC sono basati sul rapporto del Centro comune di ricerca della Commissione europea
(JRC). Per verificare l'adempimento dei criteri, i concimi costituiti o in parte costituiti da materiali di elevata purezza recuperati sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 100 Concime aziendale
I concimi aziendali hanno uno statuto diverso nell'UE, dove a differenza di quanto vige in Svizzera sono considerati sottoprodotti di origine animale della categoria 2. Pertanto la CMC concime aziendale è stata definita per consentire l'utilizzo di liquame e letame come materie prime per produrre vari concimi, come ad esempio quelli organici o quelli organo-minerali. La definizione e i requisiti di qualità dei concimi aziendali restano invariati rispetto al diritto vigente.