Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
CMC 2 Piante, parti di piante o estratti di piante
Le piante, parti di piante o gli estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione stabiliti per la CMC 2 dell'UE sono soggetti a registrazione. Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che sono stati sottoposti a un altro trattamento non rientrano nella CMC 2 e perciò il concime costituente o in parte costituente di questo materiale è soggetto ad autorizzazione.
Ai fini del presente numero, il termine «piante» include i funghi e le alghe, ma esclude le alghe azzurre (cianobatteri). I funghi secondo la CMC 2 non sono considerati principi attivi che migliorano la disponibilità delle sostanze nutritive. Si tratta di funghi che apportano le sostanze nutritive che contengono. I funghi biologicamente attivi, ad esempio quelli del genere Glomus, appartengono alla CMC 7. I concimi che li contengono sono soggetti ad autorizzazione e devono adempiere le prescrizioni di etichettatura specifiche.
CMC 3 Compost
Oltre alle prescrizioni relative alla CMC 3 di cui all'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009, i compost devono adempiere i requisiti specifici per la Svizzera. Il compost deve innanzitutto essere prodotto a partire da materie prime che si prestano al processo di compostaggio e che non hanno un effetto negativo sulla qualità del prodotto finito. A questo proposito, l'aiuto all'esecuzione «lista dei rifiuti idonei a compostaggio e fermentazione» relativo all’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR15) e parte del modulo «rifiuti biogeni» offre sostegno ai gestori. Inoltre, per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adempiute le prescrizioni dell'OSOAn. Ad esempio dei pretrattamenti termici possono rivelarsi necessari per garantire un livello di sicurezza sufficiente. In questo caso e se il prodotto non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il compost prodotto è soggetto ad autorizzazione. Occorre adempiere i requisiti di qualità specifici per la Svizzera (valori limite di inquinanti e di corpi estranei nonché valori indicativi di inquinanti organici) di cui all'allegato 2.6 ORRPChim. Inoltre, durante tutto il processo di compostaggio è necessario garantire la sicurezza (aerazione, umidità, ecc.) e le materie prime che costituiscono il compost non devono più essere distinguibili, ad eccezione del legno e dei gusci di noci. L'UE ha definito dei requisiti di stabilità, il tasso di consumo di ossigeno e il fattore di autoriscaldamento, che possono essere ripresi dalla Svizzera, ovvero possono essere utilizzati a titolo indicativo e non sono necessariamente sottoposti a controllo.
CMC 4 Digestato di colture fresche
Oltre ad adempiere le prescrizioni relative alla CMC 4 in virtù dell'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009, il digestato di colture fresche non deve essere prodotto in Svizzera. L'utilizzo di colture fresche con l'unico obiettivo di produrre energia è in contrasto con la strategia sulla biomassa della Svizzera. I canali alimentari e foraggeri hanno la priorità. Il digestato deve rispettare i requisiti di qualità specifici per la Svizzera e occorre garantire la sicurezza durante l'intero processo di produzione.
CMC 5 Digestato diverso da quello di colture fresche
Oltre ad adempiere le prescrizioni relative alla CMC 5 ai sensi dell'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009, il digestato diverso da quello di colture fresche deve adempiere i requisiti specifici per la Svizzera. Il digestato deve innanzitutto essere prodotto a partire da materie prime che si prestano al processo di fermentazione e che non hanno un effetto negativo sulla qualità del prodotto finito. A questo proposito, l'aiuto all'esecuzione «lista dei rifiuti idonei a compostaggio e fermentazione» relativo all’OPSR e parte del modulo «rifiuti biogeni» offre sostegno ai gestori. Inoltre, per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adempiute le prescrizioni dell'OSOAn. Ad esempio dei pretrattamenti termici possono rivelarsi necessari per garantire un livello di sicurezza sufficiente. In questo caso e se il prodotto non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il digestato prodotto è soggetto ad autorizzazione. Occorre adempiere i requisiti di qualità specifici per la Svizzera (valori limite di inquinanti e di corpi estranei nonché valori indicativi di inquinanti organici) di cui all'allegato 2.6 ORRPChim. Inoltre, durante tutto il processo di fermentazione è necessario garantire la sicurezza (miscelazione, scelta delle materie prime, eliminazione delle sostanze estranee, ecc.). L'UE ha definito dei requisiti di stabilità, il tasso di consumo di ossigeno e il potenziale di produzione di biogas
15 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600)