Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Lo stesso vale per la norma vigente in materia di dispensa dallo Suisse-Bilanz di cui all’allegato 1 numero 2.1.9; la prova dell’impiego efficiente dell'azoto è fornita se non vengono superati i valori limite secondo questo numero.
Articolo 73 lettere c e d
Visto che in futuro i dati sugli ovini e sui caprini saranno acquisiti dalla BDTA è stata modificata la formulazione dell’età delle categorie di animali nell’OTerm. Questa modifica tecnica è ripresa anche nell’OPD.
Articolo 115g capoverso 2
Le disposizioni sulle riduzioni relative alle esigenze PER concernenti le misure volte a ridurre la deriva e il dilavamento nell’utilizzo di prodotti fitosanitari (all. 1 n. 6.1a.4) si applicheranno soltanto a partire dal 2025, ovvero un anno più tardi del previsto. L’UFAG sta elaborando, in collaborazione con i Cantoni e la filiera, un piano di attuazione e diversi aiuti all’esecuzione.
Articolo 115h
La nuova disposizione sulla distanza degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II si applica soltanto per gli alberi impiantati ex novo a partire dall’anno di contribuzione 2024. A partire dal 2024, se si effettua la sostituzione di piante più vecchie, anche per gli alberi sostitutivi devono essere rispettate le distanze di cui all’allegato 4 numero 12.2.5a.
Allegato 2 numero 4.1.5
L’esigenza di una sorveglianza permanente è già fissata e definita in modo esaustivo al numero 4.1: «il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore». Pertanto il numero 4.1.5 può essere stralciato.
Allegato 2 numeri 4.1.10 e 4.2.9
Nell'attuazione di un piano individuale di protezione del bestiame possono sorgere conflitti e problemi in singoli casi per quanto riguarda le esigenze poste ai sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» (n. 4.1) e «pascolo da rotazione» (n. 4.2). In particolare, i limiti temporali di permanenza nel medesimo settore (n. 4.1.4) o parco (n. 4.2.4) e le prescrizioni per la scelta dei rifugi notturni (n. 4.1.6) possono essere un ostacolo a una protezione del bestiame adeguata dal profilo operativo. I nuovi numeri 4.1.10 e 4.2.9 autorizzano i Cantoni a concedere deroghe anche alle prescrizioni succitate nel quadro dell’approvazione dei piani individuali di protezione del bestiame di cui al numero 6.
Allegato 2 numero 4.2a
A seguito della modifica dell'articolo 47 capoverso 2 lettera a, la definizione delle esigenze relative alla gestione per il sistema di pascolo «pascolo da rotazione con misure di protezione del gregge» diventa obsoleta.
Allegato 4 numero 2.1.1
Nell'attuale formulazione delle esigenze, non è chiaro se sui prati sfruttati in modo poco intensivo siano consentiti altri concimi non azotati oltre al letame e al compost. L'adeguamento chiarisce questo aspetto. Il letame e il compost sono i tipi di concime tradizionalmente utilizzati su questo tipo di prato. Anche i concimi a base di calce sono vietati essendo molto dannosi per gli anfibi. Dato che alcune specie anfibie possono rimanere sui prati per tutta la stagione, non sarebbe opportuna nemmeno un’applicazione di concimi a base di calce limitata a determinati periodi.
Allegato 4 numeri 7.1.2 e 7.1.4
Secondo l’ordinanza sulla protezione delle acque, nello spazio riservato alle acque le superfici devono essere gestite in modo estensivo. In alcuni Cantoni nello spazio riservato alle acque possono essere