Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

notificate esclusivamente SPB, mentre in altri è ammessa anche la notifica di prati perenni che però devono essere sfruttati in modo estensivo. In quelli dove è prevista soltanto la notifica di SPB i gestori devono decidere tra utilizzo come prato e utilizzo come pascolo. L’adeguamento delle disposizioni relative ai prati rivieraschi permette alle aziende di tutti i Cantoni un utilizzo estensivo dei pascoli da sfalcio nello spazio riservato alle acque e quindi una gestione più flessibile, in particolare delle superfici vicino alla stalla che rientrano nello spazio riservato alle acque. Sulla superficie, almeno una volta l’anno va effettuato uno sfalcio a scopo foraggero e non è più sufficiente uno sfalcio di pulizia. La superficie può essere utilizzata cautamente per il pascolo e non devono essere visibili lacune relative al punto di controllo sulla protezione delle acque.

Allegato 4 numero 10.1.1 lettera b

Le strisce su superficie coltiva possono essere predisposte anche come fasce marginali di miglio.

Questa coltura si addice alla produzione estensiva. Finora nell’OPD non veniva inclusa tra i cereali e pertanto è stata esplicitamente inserita come coltura.

Allegato 4 numeri 12.1.5, 12.1.8, 12.2.5a e art. 115h

A livello di esecuzione, l’esigenza attualmente in vigore di «uno sviluppo e una capacità di resa normali» degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo le indicazioni dei «mezzi didattici usuali» non consente la possibilità di ricorso. Onde concretizzarla, per il livello qualitativo I è definita una distanza minima dal bosco. Per gli alberi del livello qualitativo II sono inoltre fissate distanze minime tra i singoli alberi. L’introduzione di distanze minime crea maggior chiarezza per le autorità preposte all’esecuzione e per le aziende che progettano nuovi frutteti. Queste nuove esigenze si applicano soltanto per i nuovi impianti a partire dal 1° gennaio 2024. Una corretta registrazione degli alberi all’atto della prima rilevazione QII garantisce l’applicabilità della disposizione transitoria dell’articolo 115h.

Allegato 6 lettera C numero 2.2 terza frase

Per alcune aziende non è più possibile rispettare la regola del 70 per cento di sostanza secca (SS) di cui all’articolo 75a in combinato disposto con l’allegato 6 lettera C numero 2.2 con condizioni locali che determinano un periodo di vegetazione più breve in autunno e un inizio anticipato della pausa invernale delle piante. Tuttavia, così com’è formulata attualmente, l’esigenza per il contributo per il pascolo prevede che il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di SS da coprire con foraggio ottenuto dai pascoli deve essere raggiunto ogni giorno di pascolo per un periodo che dura fino al 31 ottobre. Le aziende interessate in autunno vengono dispensate dall'obbligo di ingrandire ulteriormente la superficie del pascolo per poter coprire il 70 per cento del fabbisogno di SS con foraggio ottenuto dai pascoli fino al 31 ottobre se, a causa delle condizioni locali, la pausa vegetativa inizia già prima della fine di ottobre.

Allegato 7 numeri 1.6.1 lettera a, 1.6.2 e 1.6.3

Per garantire la gestione sostenibile delle superfici d’estivazione e far fronte alle sfide correlate alla presenza di grandi predatori, nel quadro del PO22 il Consiglio federale ha deciso, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022, di aumentare da 400 a 500 franchi per CN il contributo d’estivazione per gli ovini detenuti nei due sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» e «pascolo da rotazione con misure di protezione del bestiame». Parallelamente ha annunciato lo sviluppo di un modello con un contributo supplementare per tutte le categorie di animali interessate e un’ulteriore verifica delle varie aliquote di contributo.

Uno studio9 cofinanziato dall’UFAM svolto nel 2019 su incarico dei Cantoni Uri e Vallese ha dimostrato, sulla base di studi di casi nel 2017/18, che l'adeguamento dell'estivazione degli ovini alla situazione relativa ai grandi predatori comporta notevoli costi d’esercizio10. Nella maggior parte degli alpi

9 Moser et al. (2019), studio «Wirtschaftlichkeit der Schafsömmerung bei Anpassung an die Grossraubiersituation auf Schafalpen in den Kantonen Uri und Wallis», Büro Alpe, 13.3.2019; riassunto su: Agrarforschung Schweiz 11: 102–109, 2020

10 Per una stagione alpestre sono stati calcolati costi aggiuntivi (costi lordi per l’adeguamento alla presenza di grandi predatori) di quasi 18'000 franchi per alpe, ovvero di circa 320 franchi per carico normale (CN) stabilito.