Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
non nuocere al suolo, le quantità di compost o digestato applicate devono essere ridotte in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore a quello che si avrebbe rispettando i valori limite.
Art. 11 Revoca dell’omologazione e divieto d'utilizzazione
In virtù dell'articolo 11, l'UFAG può vietare l'utilizzazione di un concime e revocare la sua omologazione se la relativa applicazione può provocare un effetto dannoso. Questa possibilità resta invariata rispetto al diritto vigente e riprende l'attuale articolo 4 capoverso 2.
Art. 12 Misure precauzionali
Le misure precauzionali restano invariate rispetto al diritto vigente e riprendono l'attuale articolo 4a. Il testo viene unicamente adeguato alla nuova procedura di omologazione. Il concetto di tipo di concime è sostituito dalle esigenze definite agli allegati 1 e 2 che fanno riferimento alle prescrizioni delle PFC e delle CMC.
Art. 13 Prescrizioni dell’UFAG in caso di celere intervento
Le prescrizioni dell'UFAG in caso di celere intervento restano invariate rispetto al diritto vigente e riprendono l'attuale articolo 4b.
Sezione 2 Concimi soggetti a registrazione
Art. 14 Obbligo di registrazione
La registrazione è una delle due procedure previste dalla nuova ordinanza. Sono soggetti a registrazione i concimi che corrispondono a una delle PFC elencate al capoverso 1 e che sono costituite da una o più materie prime appartenenti a una delle CMC menzionate nel capoverso 2. I prodotti in questione sono considerati omologati. Se utilizzati secondo le istruzioni per l’uso e nel rispetto delle buone pratiche agricole, non presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente, l'uomo e gli animali. Perciò in questo caso una valutazione dell'UFAG rappresenterebbe un onere amministrativo inutile per le aziende, così come per il servizio di omologazione dei concimi.
Art. 15 Concimi soggetti a registrazione
I concimi soggetti a registrazione devono essere registrati nel registro dei prodotti (cpv. 1). Al fine di evitare di registrare più volte lo stesso concime nel registro dei prodotti, il che comporterebbe un onere amministrativo inutile per le aziende, i prodotti messi in commercio senza modifiche non devono essere nuovamente registrati (cpv. 2).
Art. 16 Modifica e scadenza di una registrazione
Per evitare di avere un'enorme quantità di concimi registrati nel registro dei prodotti che non sono più in commercio, la registrazione deve essere rinnovata ogni dieci anni (cpv. 1). Una registrazione è valida per un concime con un nome commerciale, determinate materie prime e caratteristiche. La modifica di uno di questi parametri deve essere notificata all'UFAG attraverso il registro dei prodotti, altrimenti la registrazione perde la sua validità (cpv. 2).
Art. 17 Deroghe all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti
Non è opportuno esigere che le importazioni inferiori a 100 chilogrammi di concime, che se utilizzato correttamente non presenta un rischio inaccettabile per l'ambiente, l'uomo e gli animali, siano registrate nel registro dei prodotti. Questa deroga è rivolta in particolare a coloro che importano concimi per uso privato e ai distributori che vendono piccole quantità di concimi ad utilizzatori non professionali (lett. a).