Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

la diversità delle materie prime e dei processi di fabbricazione dei concimi, nella presente ordinanza non è possibile disciplinare nel dettaglio tutti i requisiti relativi alla procedura di autorizzazione. Pertanto l'UFAG può definire prescrizioni supplementari per ottenere dati utili alla valutazione del prodotto (cpv. 3). A questo proposito, sul sito Internet dell'UFAG è disponibile ad esempio un promemoria che descrive i dati da fornire sui concimi contenenti microrganismi.

Art. 25 Dati richiesti per la domanda di autorizzazione

Questo articolo stabilisce le indicazioni minime che il richiedente è tenuto a fornire al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione. Il capoverso 1 riprende i dati richiesti giusta l'articolo 16 capoverso 1 vigente. È stato adeguato ai nuovi concetti di PFC e CMC nonché completato da un'analisi dei tenori delle sostanze nutritive (lett. g) e da una bozza di etichetta (lett. j). Contrariamente alla procedura di registrazione, il richiedente deve fornire indicazioni sulla composizione dettagliata del concime (lett. f), ovvero su tutte le materie prime che lo compongono con le relative proporzioni. Questi dati sono necessari per valutare la sicurezza del concime.

A seconda delle materie prime che compongono il concime e dei tenori delle sostanze nutritive, è evidente che il concime ha un effetto positivo sulla nutrizione delle piante. In alcuni casi l'UFAG può rinunciare ai documenti che dimostrano l'efficacia. In altri casi, invece, l'efficacia del concime non è evidente. Se il richiedente non la dimostra, l'UFAG è autorizzato a informare l'opinione pubblica, chiedendo ad esempio che sull’etichetta sia riportata un'indicazione del tipo «l'efficacia di questo concime non è stata provata durante la procedura di omologazione» (cpv. 2).

Se un concime contiene un OGM o un agente patogeno, occorre adempiere le esigenze di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 settembre 200812 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) (cpv. 3).

I concimi soggetti ad autorizzazione possono presentare un rischio per l'ambiente, l'uomo e gli animali. Su richiesta, il richiedente deve provare che il suo prodotto non presenta rischi inaccettabili. È quindi tenuto a fornire all'UFAG mezzi di prova come rapporti su ricerche e pubblicazioni sulle proprietà e la sicurezza del concime. In questo caso è necessario provare la sicurezza del concime. Questi mezzi di prova possono provenire da un altro Paese, nel quale le pratiche agricole e le condizioni ambientali sono comparabili a quelle della Svizzera (cpv. 4-6).

Se un concime è fornito in quantità ridotte e localmente, l'UFAG può, in via eccezionale, semplificare la procedura di autorizzazione rinunciando ai dati di cui al capoverso 1 (cpv. 7). Nell'ambito della procedura di valutazione, l'UFAG assegna al richiedente un termine per completare le indicazioni mancanti. Se i dati richiesti non sono forniti entro tale termine l’UFAG si riserva il diritto di non entrare nel merito della domanda (cpv. 8).

Art. 26 Impiego dei dati per ulteriori domande

Questo articolo definisce la procedura dell'impiego dei dati di un fascicolo concernente un concime già autorizzato, nel caso in cui il richiedente intenda mettere in commercio questo concime con un altro nome commerciale o sotto quello della sua azienda. In questo caso l'UFAG può semplificare la procedura di autorizzazione rinunciando in parte ai dati minimi e fondandosi su quelli forniti nella prima autorizzazione, a condizione che:

• il titolare della prima autorizzazione dia il proprio consenso, o

• si tratti senza dubbio del medesimo concime e siano trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione o le differenze rispetto al primo concime in termini di valutazione del rischio siano irrilevanti.

12 RS 814.911