Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Art. 27 Valutazione della domanda
Questo articolo disciplina la valutazione delle domande di autorizzazione. L'UFAG esamina i mezzi di prova forniti dal richiedente e non è tenuto a completarli. Può comunque esigere o chiedere di effettuare prove supplementari (cpv. 1). La verifica della classificazione e dell'etichettatura ai sensi delle prescrizioni dell'OPChim non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del controllo autonomo (cpv. 2). Ciò significa che il richiedente è responsabile della completezza e della qualità dei dati immessi nel registro dei prodotti.
Art. 28 Rinnovo dell'autorizzazione
Se allo scadere della validità dell'autorizzazione il richiedente intende mettere ancora in commercio il concime in questione, deve presentare una domanda di rinnovo tramite il relativo sistema informatico. Il fascicolo va presentato al più tardi sei mesi prima della scadenza della validità, in modo che l’UFAG disponga del tempo necessario per valutare nuovamente i dati messi a disposizione (cpv. 1). Poiché la legislazione sui concimi è in continua evoluzione, per la nuova valutazione l'UFAG tiene conto delle norme vigenti. È possibile che un concime soggetto ad autorizzazione necessiti soltanto di una semplice registrazione. Per questa nuova valutazione è possibile riutilizzare i mezzi di prova delle valutazioni precedenti se sono ancora conformi e validi (cpv. 2).
Sezione 6 Registrazione della fornitura e dell'utilizzazione dei concimi
Art. 29 Obbligo di notifica delle forniture di concime
Questo articolo è stato modificato con la revisione dell’OSIAgr nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi» e riprende le disposizioni dell'articolo 24b. Alcuni concetti sono stati modificati, senza incidere sul contenuto dell’articolo.
Art. 30 Altre condizioni per la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclag-
gio
I capoversi 1 e 2 restano invariati rispetto al diritto vigente e riprendono il contenuto dell'articolo 24c.
Il capoverso 3 fa riferimento a una direttiva dell'UFAG concernente la frequenza delle analisi dei compost e dei prodotti della fermentazione. Vista la variabilità dei tenori delle sostanze nutritive e della qualità delle materie prime trasformate, i compost e i prodotti della fermentazione devono essere regolarmente analizzati per determinare i tenori delle loro sostanze nutritive e verificare se rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 2.6 ORRPChim. Per questo motivo, l'UFAG emanerà una direttiva sulle frequenze minime di analisi dei compost e dei prodotti della fermentazione. A seconda della quantità del co-substrato trasformato, che può contenere metalli pesanti o corpi estranei come la plastica, il gestore deve effettuare un numero minimo di analisi all'anno dei tenori di metalli pesanti e di corpi estranei nei prodotti messi in commercio. Quindi se un gestore procede a una separazione solido/liquido di un digestato, sarà tenuto ad analizzare i due prodotti separatamente. La frequenza minima di analisi dei tenori delle sostanze nutritive è stabilita in base alla quantità di compost o di prodotti della fermentazione ottenuta. Ad esempio se i valori limite non sono rispettati o se i tenori delle sostanze nutritive presentano una variabilità inconsueta, gli organi di controllo possono richiedere analisi supplementari basate sui rischi.
Capitolo 4 Etichettatura e pubblicità
Art. 31 Prescrizioni di etichettatura
I concimi devono essere etichettati secondo le prescrizioni generali e specifiche di etichettatura per le singole PFC conformemente all'allegato 3 (cpv. 1). Ulteriori prescrizioni generali di etichettatura consentono di identificare il concime. Il nome e l'indirizzo del responsabile della messa in commercio