Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

appartenente a una delle PFC in questione, costituito o in parte costituito da una CMC o da una materia prima elencata in questo articolo deve essere valutato dall'UFAG prima di poter essere importato o distribuito in Svizzera. Una materia prima che non adempie le esigenze di una CMC non corrisponde ad alcuna CMC. Il concime costituito o in parte costituito da questa materia prima è soggetto ad autorizzazione. Nell’ambito della procedura di valutazione, l’UFAG verifica il rispetto dei requisiti di qualità giusta l’ORRPChim. I requisiti sono rigorosi tanto quanto quelli dell’UE (cpv. 1). Siccome il settore dei concimi è in costante evoluzione, l'UFAG ha la facoltà di assoggettare a una procedura di autorizzazione un concime composto da una materia prima la cui efficacia o sicurezza non è certa. In questo caso il concime è valutato dall'UFAG, il che permette di gestire gli eventuali rischi per l'ambiente, l'uomo e gli animali (cpv. 2). Gli additivi per i concimi costituiscono una categoria esistente che viene ripresa sotto forma di PFC specifica per la Svizzera (PFC 102), soggetta ad autorizzazione. Siccome l'additivo è valutato dall'UFAG per essere miscelato con un'altra PFC, occorre stabilire un'eccezione per lo stato della miscela. Secondo il principio che una miscela fisica di concimi contenente una PFC soggetta ad autorizzazione necessita di un'autorizzazione, la miscela fisica andrebbe autorizzata e valutata dall'UFAG a ciascun utilizzo dell’additivo per il concime. Ciò comporterebbe un carico di lavoro inutile per le aziende o il servizio di omologazione (cpv. 3).

Art. 21 Autorizzazione

Questo articolo stabilisce gli elementi fondamentali di un'autorizzazione. Corrisponde ampiamente alla regolamentazione in vigore e riprende il contenuto dell'articolo 11 vigente. L'ordine dei capoversi è stato adeguato e i relativi contenuti sono stati in parte riformulati. Siccome il concetto di tipo di concime non esiste più, è stralciata la prescrizione secondo cui un'autorizzazione decade se il concime corrisponde a uno dei tipi di concime.

Art. 22 Autorizzazione provvisoria

Le condizioni dell'autorizzazione provvisoria restano invariate rispetto al diritto vigente. Questo articolo riprende il contenuto dell'attuale articolo 12. Un motivo non imputabile al richiedente può, ad esempio, essere legato allo sviluppo della legislazione, il quale è spesso meno rapido rispetto allo sviluppo tecnologico e all’evoluzione del mercato e pertanto l’UFAG può, in questi casi, autorizzare provvisoriamente un concime se questo è conforme al futuro quadro legale.

Art. 23 Termine in caso di revoca dell'autorizzazione

Nell'attuale OCon non sono regolamentate le scorte esistenti in caso di revoca dell'autorizzazione. Questo articolo disciplina la permanenza sul mercato e prevede che in caso di revoca dell'autorizzazione il termine per la vendita di scorte esistenti non può superare 12 mesi. Le sostanze possono presentare al contempo proprietà nutritive e protettive per le piante. Può essere che una sostanza contenuta in un concime venga nuovamente classificata come principio attivo fitosanitario. In tal caso, siccome un concime non può essere composto da prodotti fitosanitari, l’omologazione del concime viene revocata. Se il concime non ha un effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l’UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti (cpv. 1 e 2). Il capoverso 3 precisa che i termini di vendita sono concessi unicamente se non compromettono la salute e l'ambiente. Non è concesso alcun termine nel caso di conseguenze negative inaccettabili.

Sezione 5 Procedura di autorizzazione

Art. 24 Procedura

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'UFAG in formato elettronico. Le aziende dispongono di una banca dati online. Il sistema attuale prevede l'utilizzo del registro dei prodotti chimici, RPC (cpv. 1). Al momento della valutazione di un concime, l'UFAG può consultare altri servizi federali se la domanda concerne il loro campo di attività; una domanda di autorizzazione può, ad esempio, essere trasmessa all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per questioni concernenti l'ecotossicologia e se il concime è costituito da organismi geneticamente modificati (OGM) o ne contiene (cpv. 2). Data