Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

L'articolo 165f della legge sull'agricoltura (LAgr) costituisce la base legale per il sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive nel quale le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture. Le forniture di concimi aziendali, che non sono forniti in sacchi, così come quelle di compost e digestato devono essere registrate in questo sistema d'informazione. I dati da registrare sono elencati nell’ordinanza del 23 ottobre 201311 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Al fine di evitare alle aziende di dover registrare più volte lo stesso prodotto in sistemi informatici differenti, i concimi aziendali, i compost e i digestati già registrati secondo l’OSIAgr non devono essere nuovamente inseriti nel registro dei prodotti chimici (lett. b e c). Le aziende dedite al compostaggio e alla fermentazione dispongono di un'autorizzazione cantonale d'esercizio che contiene informazioni relative ai processi di trasformazione, all’osservanza delle basi legali nonché un elenco delle materie prime che possono essere trasformate. Su richiesta, l'UFAG può ottenere una copia di questa autorizzazione (lett. c).

Sezione 3 Procedura di registrazione

Art. 18 Procedura

La registrazione deve essere effettuata nel registro dei prodotti prima della prima messa in commercio o al più tardi entro quattro settimane da essa. Ciò consente alle autorità di controllo di avere a disposizione i dati dei prodotti in un orizzonte temporale appropriato e agli altri sistemi informatici, che utilizzano il registro dei prodotti come fonte di dati, di funzionare correttamente (cpv. 1 e 2). La persona che registra i dati è responsabile della loro qualità (cpv. 3). Nel caso in cui i dati inseriti fossero incompleti o errati, l'UFAG o le autorità di controllo possono chiedere alla persona interessata di correggerli (cpv. 4). Se necessario, l'UFAG ha anche la possibilità di modificare direttamente le informazioni nel registro dei prodotti. In questo caso l’UFAG informa la persona o l’azienda in questione in merito alle modifiche effettuate (cpv. 5).

Art. 19 Dati necessari per la registrazione

La persona o l'azienda che registra un concime deve inserire nel registro dei prodotti almeno i dati menzionati all'articolo 19. Questi consentono di identificare la persona o l'azienda responsabile della registrazione, il fabbricante del concime e il concime messo in commercio. Forniscono anche delle informazioni sulle proprietà del concime (tenore delle sostanze nutritive e dei costituenti), sulla classificazione, sull'utilizzazione prevista e sulla modalità di utilizzazione. Non devono essere fornite le proporzioni delle materie prime nella composizione di un concime soggetto a registrazione. È sufficiente fornire un elenco completo delle materie prime, in modo che l'UFAG possa reagire nel caso in cui nuove conoscenze indichino che una determinata materia prima presenta un rischio per l’ambiente, l’uomo o gli animali. Questa condizione offre alle aziende anche la possibilità di adeguare la composizione dei propri concimi in funzione della disponibilità delle materie prime. Ciò dipende dal tenore delle sostanze nutritive. Le materie prime devono restare le stesse poiché sono utilizzate per altre applicazioni. Se vengono modificate, è necessario adeguare anche la registrazione nel RPC (cpv. 1).

I concimi sono considerati preparazioni chimiche e devono essere annunciati conformemente alle prescrizioni dell'OPChim. La procedura è inclusa nella registrazione. Come già detto, ciò evita che l'azienda o la persona responsabile della registrazione debba registrare più volte lo stesso prodotto (cpv. 2).

Sezione 4 Concimi soggetti ad autorizzazione

Art. 20 Obbligo di autorizzazione

Questo articolo stabilisce quali PFC, CMC o materie prime sono soggette ad autorizzazione in funzione dei rischi potenziali che possono presentare per l'ambiente, l'uomo e gli animali. Un concime

11 RS 919.117.71