Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
contengono una materia prima soggetta ad autorizzazione, come un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione.
PFC 102 Additivi per concimi
Questa PFC, che al momento esiste soltanto sotto forma di categoria di concimi, è stata definita per i prodotti volti a migliorare le caratteristiche o l'efficacia di un concime. È soggetta ad autorizzazione. Se in precedenza è stato omologato, un concime a cui è aggiunto l'additivo non è più soggetto ad autorizzazione. Ciò consente di evitare di dover valutare più volte dei concimi già omologati e di ridurre il dispendio amministrativo.
PFC 103 Altri concimi
Questa PFC soggetta ad autorizzazione consente ai distributori di mettere in commercio un concime con tenori di sostanze nutritive inferiori ai tenori minimi definiti per le PFC o un concime basato su proprietà diverse da quelle definite nelle PFC (potenziale di ossido-riduzione, ecc.). Un concime che corrisponde a questa PFC non può rientrare in nessun'altra PFC di cui all'allegato 1. L'efficacia di un prodotto appartenente a questa PFC non deve per forza essere documentata. In questo caso sull'etichetta è apposta una dichiarazione che informa l'utilizzatore a riguardo, ovvero «L’efficacia non è stata valutata durante la procedura di omologazione» (cfr. all. 3 n. 2 PFC 103).
La denominazione proposta «altri concimi» può essere completata con un’indicazione più precisa. Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi con un tenore di azoto inferiore al 5 per cento, ad esempio, non corrisponde alla PFC 1(C)(I)(b)(i)), il fabbricante ha quindi la possibilità di metterlo in commercio sotto la PFC 103. La denominazione «altri concimi» può essere completata da «soluzione di concime minerale azotato». Al momento della valutazione del prodotto, l'UFAG decide se l'aggiunta è appropriata o meno. Se non è il caso viene fatta una proposta.
Allegato 2 Categorie di materiali costituenti (CMC)
Le denominazioni delle categorie di materiali costituenti (CMC) che compongono il concime sono elencate nell'allegato 2. Le CMC da 1 a 15 sono riprese dal regolamento dell'UE, mentre la CMC 100 è specifica per la Svizzera (n. 1).
Le CMC raggruppano le materie prime in categorie con requisiti riguardanti la composizione e i processi di fabbricazione. Le prescrizioni relative alle CMC in virtù del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti sono in gran parte riprese e, se necessario, completate con requisiti specifici per la Svizzera. Le materie prime utilizzate non devono contenere sostanze che non adempiono i requisiti di qualità giusta l’allegato 2.6 ORRPChim (n. 2).
CMC 1 Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
Le deroghe vigenti nell'UE sono applicabili anche in Svizzera. Ad esempio una sostanza o una miscela che è un rifiuto o un sottoprodotto di origine animale non può essere considerata una materia prima appartenente a questa CMC. Le sostanze utilizzate devono essere registrate secondo il
REACH14. L'OPChim è ampiamente armonizzata con il REACH, tranne per quanto riguarda la registrazione delle sostanze. Per questo è definito un requisito specifico per la Svizzera che consente di registrare una sostanza ai sensi dell'OPChim. Le prescrizioni che si applicano alle sostanze destinate a rafforzare la disponibilità a lungo termine dei microrganismi (agente chelante o complessante) o a migliorare le modalità di rilascio delle sostanze nutritive (inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi) si applicano anche in Svizzera. I concimi costituiti da materie prime appartenenti a questa CMC sono soggetti a registrazione, ad eccezione di quelli contenenti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione e dell'ureasi. Un concime contenente una sostanza di questo tipo è soggetto ad autorizzazione. L'UFAG ne valuta la sicurezza e l'efficacia.
14 Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE