Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
diverso dal suolo in situ, la cui funzione è farvi crescere piante o funghi. È soggetto all'obbligo di registrazione e deve rispettare i valori limite per i patogeni di cui all'allegato 1, nonché i valori limite per gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 numero 2.2.1.8 ORRPChim. Contrariamente alla normativa europea, nel presente allegato sono stabiliti anche valori indicativi, analoghi a quelli dei compost e dei digestati, per i tenori di idrocarburi aromatici policiclici (PAH), per le diossine (PCDD) e per i furani (PCDF). La deroga dell'UE che prevede che il valore limite per il nichelio in un substrato di coltivazione composto interamente da costituenti minerali e destinato all’uso professionale nell’orticoltura, nei tetti verdi o nelle pareti verdi si applica al contenuto biodisponibile del contaminante, è formulata in modo più dettagliato nell'allegato 2.6 numero 2.2.1.8 ORRPChim. La deroga vigente in Svizzera si applica a tutti i substrati costituiti unicamente da materie prime minerali.
PFC 6 Biostimolante delle piante
I biostimolanti delle piante sono suddivisi in due categorie: i biostimolanti microbici delle piante
(PFC 6(A)), a base di uno o più microrganismi, e i biostimolanti non microbici delle piante (PFC 6(B)). La PFC 6(A) esiste già nell'ordinanza vigente seppure con un'altra denominazione: colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante.
Un biostimolante delle piante ha la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dalle sostanze nutritive che contiene, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche:
1. efficienza dell'uso delle sostanze nutritive;
2. tolleranza allo stress abiotico;
3. caratteristiche qualitative;
4. disponibilità di sostanze nutritive contenute nel suolo o nella rizosfera.
Gli effetti dichiarati sull'etichetta per le piante ivi specificate devono essere confermati da studi o pubblicazioni scientifiche. I biostimolanti delle piante non sono prodotti che accrescono la resistenza della pianta allo stress abiotico. L'etichetta non deve contenere una dichiarazione di questo tipo. Questo tipo di prodotti non può essere omologato come concime. I biostimolanti delle piante devono rispettare i valori limite per i patogeni di cui all’allegato 1, così come i valori limite per gli inquinanti in virtù dell'allegato 2.6 numero 2.2.1.9 ORRPChim.
Le PFC da 100 a 103 sono specifiche per la Svizzera. Sono state stabilite per i motivi elencati di seguito.
PFC 100 Concime aziendale
Secondo il sistema svizzero, i flussi di concimi aziendali sono registrati ai sensi dell'OSIAgr in un sistema informatico diverso dal registro dei prodotti. Visto che non sono disciplinati dal regola-
mento (UE) 2019/1009, è necessario definire una PFC specifica per la Svizzera per i concimi aziendali, la PFC 100. La definizione di concimi aziendali resta invariata rispetto al diritto vigente, così come la relativa procedura di omologazione. I concimi aziendali rappresentano un flusso di sostanze nutritive importante in ambito agricolo. Siccome le forniture sono registrate in un sistema informatico diverso dal registro dei prodotti e al fine di evitare ai gestori di registrare più volte gli stessi dati, è stata definita una deroga all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti, tranne per i concimi aziendali forniti in sacchi (cfr. art. 17 lett. b).
PFC 101 Concime ottenuto dal riciclaggio
Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un processo volto a trasformare uno o più scarti in un prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti. Siccome l'origine dei prodotti e i rispettivi processi di produzione sono di vario tipo, i concimi ottenuti dal riciclaggio possono contenere degli inquinanti, motivo per cui sono soggetti all'obbligo di autorizzazione, il che consente all'UFAG di verificarne la sicurezza nell'ambito della procedura di valutazione. Al contrario, compost e digestati ottenuti da un processo di compostaggio o di fermentazione derivano da metodi di trasformazione noti, basati su conoscenze consolidate e controllate. Anche i compost (PFC 101(A)), i digestati solidi (PFC 101(B)(I)) e i digestati liquidi (PFC 101(B)(II)) rappresentano dei flussi di sostanze nutritive importanti e sono registrati in un sistema informatico diverso dal registro dei prodotti. Per evitare di dover registrare più volte gli stessi dati, è stata definita una deroga all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti (cfr. art. 17, lett. c), tranne per i prodotti che