Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

devono figurare sull'etichetta o sul bollettino di consegna (cpv. 2). La marcatura «CE» può essere apposta sui prodotti che sono stati oggetto di una valutazione della conformità che ha dato esito positivo secondo il regolamento UE 2019/1009 (cpv. 3). Sulle etichette e sui bollettini di consegna tutte le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di vendita (cpv. 4). Per facilitare l'importazione di prodotti imballati all'estero, questi possono essere caratterizzati con i dati del responsabile della commercializzazione in un secondo tempo, ovvero soltanto al momento della messa in commercio (cpv. 5). Per i prodotti fertilizzanti dell'UE soggetti a registrazione, destinati a utilizzatori professionali, è possibile rinunciare completamente all'indicazione del responsabile svizzero per la messa in commercio, se i prodotti sono importati da uno Stato membro dello SEE e sono stati annunciati secondo gli articoli 48–54 OPChim (cpv. 6).

Art. 32 Dichiarazione di concimi geneticamente modificati

Questo articolo corrisponde all'articolo 25 vigente.

Art. 33 Pubblicità

Questo articolo corrisponde all'articolo 26 vigente e riprende in particolare i principi degli articoli 2 e 3 della legge del 19 dicembre 198613 contro la concorrenza sleale (LCSI).

Capitolo 5 Sistema d'informazione e statistiche di vendita

Art. 34 Registro dei prodotti

Questo articolo costituisce la base legale necessaria per il sistema d'informazione che deve essere utilizzato per la registrazione dei concimi e la presentazione delle domande di autorizzazione. Il sistema informatico è il registro dei prodotti ai sensi dell'articolo 72 OPChim. L'utilizzo del registro dei prodotti da parte delle società non è una novità, infatti i concimi figurano in questa banca dati dal 2019.

Art. 35 Statistiche di vendita

Questa disposizione corrisponde al diritto vigente e riprende il contenuto dell'attuale articolo 28.

Capitolo 6 Esecuzione e controllo

Sezione 1 Esecuzione, competenze dell’UFAG e collaborazione tra le autorità

Art. 36 Esecuzione

La suddivisione tra l'UFAG e i Cantoni dei compiti relativi all'esecuzione dell’OCon è disciplinata all'articolo 36 (cpv. 1). Le procedure di valutazione sono di competenza dell'UFAG, mentre i Cantoni si occupano della sorveglianza del mercato (cpv. 2).

Secondo i capoversi 3 e 4, l'UFAG e i Cantoni possono prelevare campioni e procedere alle analisi necessarie a spese degli attori del ramo (fabbricanti, importatori, ecc.). Questa disposizione è ripresa dall'ordinanza vigente (cfr. art. 29 cpv. 3 e 5).

Art. 37 Competenze dell'UFAG

Le principali competenze dell'UFAG in relazione all'OCon sono definite all'articolo 37 e riprendono in parte l'articolo 30a vigente. Questo articolo introduce nuove competenze dettate dal nuovo quadro legale e impartisce all'UFAG la facoltà di determinare a quale PFC appartengono i concimi. Inoltre

13 RS 241