Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Capitolo 3 Tolleranze e restrizione

Art. 42 Tolleranze e restrizione

Le tolleranze servono a compensare le variazioni in relazione ai tenori di sostanze nutritive nella fabbricazione, nella campionatura e nell'analisi. Sono definite all'allegato 4 (cpv. 1) e sono state riprese dal regolamento (UE) 2019/1009. Rispetto al diritto vigente in materia di concimi oltre alle deviazioni negative relative al valore dichiarato vengono disciplinate anche quelle positive. Non è ammesso sfruttare sistematicamente le tolleranze (cpv. 2).

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 43 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Occorre abrogare le ordinanze vigenti in materia di omologazione dei concimi (l’ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (OCon) e l’ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (OLCon)) e modificare altri atti normativi, come l’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), l’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR), l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) nonché l’ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG). L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 5.

Art. 44 Disposizioni transitorie

Le aziende hanno un anno di tempo per registrare nel RPC i concimi che non erano soggetti all'obbligo di notifica. Le etichette prodotte prima del 1° gennaio 2024, secondo le prescrizioni legali vigenti finora, possono essere utilizzate fino alla fine del 2025. Questo termine supplementare per le etichette consente alle aziende di utilizzare le scorte disponibili e riduce l'impatto finanziario relativo alla modifica (cpv. 1).

I concimi la cui notifica è stata confermata prima del 1° gennaio 2024 o che sono stati autorizzati prima di tale data possono ancora essere messi in commercio fino allo scadere della validità della conferma di notifica e quindi dell'autorizzazione, per un periodo massimo di dieci anni. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implicano l'obbligo di conformarsi ai requisiti del nuovo diritto in vigore.

Il capoverso 4 corrisponde in gran parte all'articolo 35a vigente concernente l'introduzione dell'identificatore unico di formula (UFI) secondo l'articolo 15a OPChim. In particolare è necessario riprendere le disposizioni transitorie sulle categorie di concimi sottoposti al termine transitorio fino al 1° gennaio 2026. L'articolo 35a lettera a dell'ordinanza vigente è ormai obsoleto e non è stato ripreso.

Allegato 1 Categorie funzionali del prodotto (PFC)

Le denominazioni delle categorie funzionali del prodotto (PFC) nelle quali rientrano i concimi sono elencate nell'allegato 1. Le PFC da 1 a 7 sono state riprese dal regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti, mentre le PFC da 100 a 103 sono specifiche per la Svizzera.

Le PFC contengono le prescrizioni relative alla composizione del concime, i tenori minimi di sostanze nutritive e i valori limite per i patogeni. I requisiti di qualità, come i valori limite per gli inquinanti sono stabiliti nell'allegato 2.6 ORRPChim.

Le due PFC seguenti sono categorie nuove, non presenti nell'ordinanza vigente e quindi vengono commentate.

PFC 4 Substrato di coltivazione

Finora il substrato di coltivazione era regolamentato solo in parte. La nuova PFC consente di definire la funzione di un substrato di coltivazione e i requisiti di qualità. Un substrato di coltivazione è un concime