Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
all'UFAG è delegata la competenza di pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati (cpv. 1 lett. f). L'UFAG ha altresì la possibilità di pubblicare elenchi di concimi contenenti una sostanza problematica o contaminata.
Art. 38 Collaborazione tra le autorità
L'articolo 38 corrisponde al diritto vigente e riprende il contenuto dell'attuale articolo 30. È stato unicamente cambiato l'ordine dei capoversi.
Art. 39 Sorveglianza delle importazioni
Le modalità concernenti i controlli che devono essere effettuati dalle autorità doganali e in caso di non conformità non corrispondono più alla pratica attuale delle altre autorità federali competenti ai sensi della legislazione sui prodotti chimici. L'articolo 31 dell'ordinanza in vigore deve essere riformulato completamente.
L'applicazione della nuova OCon alla frontiera spetta tuttora all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), l'ex Amministrazione federale delle dogane (cfr. art. 83 OPChim). Ai sensi di questa disposizione, l’UDSC comunica i dati necessari concernenti l’importazione dei concimi (cpv. 1). Questo capoverso corrisponde all’attuale articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza vigente. L’UDSC procede, su richiesta dell’UFAG, ai controlli di conformità dei concimi importati (cpv. 2). Gli organi doganali che, con i loro controlli, rilevano delle infrazioni hanno soltanto la possibilità di confiscare le merci. Nel caso di concimi non conformi, gli organi doganali informano le autorità di esecuzione responsabili di ordinare misure quali la rispedizione al mittente, la neutralizzazione o la distruzione delle merci (cpv. 3). In altre parole, se dal controllo emerge un’infrazione, l’autorità competente del Cantone nel quale il titolare dell’autorizzazione, il fabbricante o il responsabile per la messa in commercio è domiciliato, ha la sua sede sociale o una filiale ordina le misure da applicare.
Art. 40 Tasse
Attualmente è già possibile riscuotere tasse per atti amministrativi secondo la vigente ordinanza sui concimi sulla base dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11). Tuttavia, l’attuale ordinanza sulle tasse non contiene una base legale esplicita a riguardo. Per ragioni di chiarezza, nella nuova ordinanza occorre disciplinare la questione della riscossione delle tasse nel settore dei concimi. Questa modifica non comporta modifiche all'importo delle tasse.
Capitolo 2 Campionatura e analisi
Art. 41 Campionatura e analisi
L'articolo 41 definisce le prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi. Per i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio (PFC 100 e 101) si applicano i metodi di riferimento di Agroscope (cpv. 1). Per tutti gli altri concimi la campionatura e le analisi vanno effettuate secondo i metodi di cui al regolamento (UE) 2019/1009. Il Comitato europeo di normazione (CEN) è responsabile per lo sviluppo (ulteriore) dei metodi per la campionatura e l'analisi dei prodotti fertilizzanti dell'UE. È possibile seguire anche i metodi di riferimento di Agroscope purché applicabili a un determinato concime (cpv. 2).
Per consentire l'utilizzo di metodi equivalenti nel quadro di test interlaboratoriali, necessari per l'accreditamento dei laboratori, possono essere applicate altre prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi che forniscono gli stessi risultati.