Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

parte dei o] tutti i compiti legati all’apertura automatica di una cartella informatizzata e alla gestione delle opposizioni».

ACSI e FRC osservano che l’avamprogetto non prevede esplicitamente come procedere nel caso in cui una persona che si è opposta all’apertura della CIP cambi idea. Al fine di colmare questa lacuna, propongono l’integrazione di un capoverso aggiuntivo con il seguente tenore: «Se, dopo aver presentato opposizione, desidera procedere all’apertura di una cartella informatizzata, la persona interessata esegue la procedura di apertura su base volontaria. Il Cantone notifica alla persona interessata che il suo nome è stato cancellato dal registro delle opposizioni entro un termine di 30 giorni a partire dall’apertura della CIP».

Secondo AGK, con il modello opt-out previsto, le persone che hanno difficoltà a comprendere informazioni scritte (p. es. perché non dispongono delle competenze di base necessarie a tal fine) potrebbero non essere in grado di presentare opposizione o potrebbero essere in grado di farlo soltanto in presenza di un adeguato sostegno. Il rischio che ne consegue è che venga aperta, contro la loro volontà, una CIP contenente dati altamente sensibili. Lo stesso vale per il rilascio delle autorizzazioni. Se si dovesse rimanere ancorati alla soluzione proposta, occorrerebbe tenere adeguatamente conto di tale aspetto nel quadro delle misure di accompagnamento/sostegno e delle informazioni da fornire.

Secondo EVS, occorre specificare che, anche in caso di soppressione della CIP, il registro delle opposizioni deve recare un’iscrizione in tal senso.

EVS propone la seguente formulazione per un nuovo capoverso 3: «Se la persona interessata sopprime la propria cartella informatizzata in un secondo momento, l’autorità cantonale competente lo notifica al servizio che tiene il registro».

IDS ritiene necessario stabilire la forma per la presentazione dell’opposizione. Al fine di garantire una procedura flessibile e facilmente accessibile, il partecipante è dell’avviso che l’opposizione debba poter essere presentata all’autorità cantonale designata tramite posta elettronica od oralmente. Pertanto, secondo IDS, dovrebbe essere introdotto un nuovo articolo 3abis, con il titolo e il tenore seguenti: «Forma dell’opposizione. L’opposizione può essere presentata ai servizi designati dai Cantoni per scritto, tramite posta elettronica od oralmente».

IDS osserva inoltre che, nel quadro della LCIP, non sono definite le regole applicabili per il computo del termine di opposizione e l’osservanza di tale termine. In linea di principio, si applica la Convenzione europea sul computo dei termini (RS 0.221.122.3) (cfr. art. 1 par. 1 lett. a: «La presente Convenzione s’applica al computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa, quando tali termini sono stabiliti: a) dalla legge o da un’autorità giudiziaria o amministrativa»). Per motivi di certezza del diritto e di praticabilità, IDS ritiene che sarebbe meglio riprendere, all’interno della LCIP, le norme della Convenzione sul computo dei termini. Inoltre, ritiene che il termine di 90 giorni debba essere trattato come termine materiale e non come termine applicabile alla procedura.

Analogamente alle norme sui termini materiali di diritto civile (cfr., in particolare, CR CO I-HOHL, art. 77 CO, N. 5 e riferimenti ivi citati), IDS reputa pertanto che debba essere applicata la teoria della ricezione assoluta (cfr., in particolare, DTF 143 III 15 consid. 4.1). Secondo IDS, applicare il «rigore» della teoria della ricezione assoluta è giustificabile nella misura in cui, da un lato, il termine di 90 giorni è relativamente lungo e, dall’altro, l’articolo 9c prevede la possibilità di richiedere la soppressione della cartella informatizzata in ogni tempo e senza indicarne i motivi.

In questo senso, IDS propone l’aggiunta del seguente articolo 3ater:

«Termine di opposizione

Cpv. 1: Il termine di 90 giorni di cui all’articolo 3a capoverso 1 inizia a decorrere a partire dal giorno successivo alla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.

Cpv. 2: Se cade di sabato, domenica o in un giorno festivo secondo il diritto federale o cantonale, il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo. Il diritto cantonale applicabile è quello del luogo di domicilio della persona interessata.

Cpv. 3: Il termine di 90 giorni di cui all’articolo 3a non può essere prorogato né sospeso.