Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Capoverso 1:
Kunz non ritiene necessario uno strumento d’identificazione e chiede di prevedere esclusivamente la possibilità di utilizzare l’Id-e della Confederazione o un nome utente con password.
Capoverso 2:
Secondo Kunz, il capoverso 2 va stralciato.
Capoverso 1:
NEK reputa che il ruolo di persona di fiducia possa essere svolto unicamente da chi dispone dell’identità elettronica e chiede di aggiungere all’articolo 7 capoverso 1 una lettera «c» per le persone di fiducia.
ospita sottolinea che tutti gli ospedali identificano il proprio personale e che quest’ultimo sottostà sia alla legge sulla protezione dei dati sia all’obbligo del segreto e che ha già accesso a dati estremamente sensibili concernenti i pazienti. Per i casi in cui l’accesso avviene tramite dispositivi autenticati connessi a una rete ospedaliera sicura deve quindi essere prevista una procedura d’accesso standard che consenta di semplificare il processo e di accedere rapidamente alla CIP anche in situazioni di emergenza.
A parere di ospita, per tutti i professionisti della salute serve un’Id-e statale che includa informazioni concernenti le autorizzazioni e le specializzazioni della persona in questione (informazioni MedReg) e che sia tecnicamente associabile a più identificatori dell’ospedale (O-Auth/OpenID connect), in modo da permettere un single sign on automatico e senza discontinuità del supporto. L’attuale soluzione basata sul partenariato pubblico-privato è insufficiente e rende impossibili i doppi impieghi e le cooperazioni, frequenti per tutti i fornitori di prestazioni. In questi casi i medici sono registrati presso più organizzazioni e non possono fare un uso molteplice della loro identità elettronica HIN in quanto ciò non è tecnicamente possibile.
ospita ritiene inoltre sconcertante il fatto che i professionisti della salute di nazionalità straniera possano essere identificati unicamente tramite la loro carta di soggiorno e che attualmente i loro documenti d’identità nazionali non siano sufficienti per il processo d’identificazione.
Capoverso 2:
Ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD, i dati concernenti la salute sono dati personali degni di particolare protezione e quindi, secondo la Posta, anche la possibilità di accedervi deve essere sottoposta alle necessarie misure di sicurezza. In considerazione di questo, l’autorizzazione automatica all’emissione di strumenti d’identificazione concessa alle comunità/comunità di riferimento certificate (v. rapporto esplicativo, pag. 43) va assolutamente respinta. La Posta chiede che sia aggiunta al capoverso 2 il seguente passaggio: «I requisiti devono corrispondere alla criticità dei dati in questione e devono essere oggetto di un’apposita certificazione».
Refdata è dell’avviso che il ricorso al GLN nel settore sanitario permetta l’identificazione univoca delle persone che svolgono un ruolo in questo ambito. L’organizzazione assicura che i professionisti della salute sono identificati in modo univoco in tutti i registri previsti per legge. I professionisti che, in considerazione delle formazioni assolte o dei ruoli svolti, figurano in più registri dispongono comunque di un unico GLN. Questo facilita i contatti tra strutture sanitarie e professionisti della salute come pure lo scambio elettronico di informazioni e di dati medici, per esempio per la CIP, i referti e le prescrizioni mediche. Refdata sottolinea che il GLN è utilizzato anche per altre figure professionali e organizzazioni attive in ambito sanitario (p. es. personale ausiliario, fornitori di prestazioni a carico dell’AI) ed è pubblicato nella banca dati di riferimento Partner-Refdatabase. L’impiego del GLN permette inoltre di integrare più facilmente strutture e organizzazioni nei vari sistemi utilizzati in Svizzera in ambito sanitario.
Refdata mette a disposizione del pubblico una banca dati contenente informazioni strutturate su tutti i medicamenti omologati da Swissmedic. Il codice di identificazione dei prodotti utilizzato in questa banca dati è il GTIN che figura anche sui corrispondenti imballaggi. L’indicazione del GTIN nella CIP garantirebbe la tracciabilità delle informazioni concernenti la terapia farmacologica.
Refdata ritiene in generale che gli standard già impiegati nel settore sanitario in banche dati e registri o per l’identificazione di persone e dati (p. es. GLN, GTIN ecc.) debbano essere 54/196