Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

utilizzati in modo coerente in relazione alla CIP. Questo garantirebbe il rispetto del principio once only, l’elevata qualità dei dati nonché la semplificazione delle interfacce necessarie e permetterebbe a tutti gli attori coinvolti di implementare le esigenze poste dalla LCIP rapidamente e a costi contenuti.

L’organizzazione chiede quindi di integrare il capoverso 2 come segue: «[...]. A questo scopo, prende in considerazione gli strumenti d’identificazione già esistenti (p. es. GTIN e GLN)».

Spitex propone di formulare il capoverso 2 come segue: «Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d’identificazione nonché il processo e la procedura per la loro emissione». La scelta degli strumenti d’identificazione da parte delle comunità di riferimento comporta il rischio di una struttura d’accesso eterogenea. Secondo Spitex è imperativo che il processo d’accesso sia gestito in modo uniforme, altrimenti si creerebbe un’ulteriore barriera all’utilizzo.

Capoverso 2:

Ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD, i dati concernenti la salute sono dati personali degni di particolare protezione e quindi, secondo SwissSign AG, anche la possibilità di accedervi deve essere sottoposta a misure di sicurezza corrispondenti. In considerazione di questo, l’autorizzazione automatica all’emissione di strumenti d’identificazione concessa alle comunità/comunità di riferimento certificate (v. rapporto esplicativo, pag. 43) va assolutamente respinta. Swiss-Sign AG chiede che sia aggiunta al capoverso 2 il seguente passaggio: «I requisiti devono corrispondere alla criticità dei dati in questione e devono essere oggetto di un’apposita certificazione».

Capoverso 1:

A parere di unimedsuisse, per i professionisti della salute che operano in strutture sanitarie dovrebbe essere possibile un onboarding collettivo, fondato sui dati inseriti nei registri nazionali dei professionisti della salute (MedReg, NaReg ecc.) e non su un’identificazione individuale. unimedsuisse chiede quindi di aggiungere al capoverso 1 una lettera c del seguente tenore: «Le strutture sanitarie affiliate a una comunità di riferimento gestiscono gli strumenti d’identificazione dei professionisti della salute da esse assunti contrattualmente e inseriti, senza riserve, in un registro nazionale».

4.1.11 Art. 8 Pazienti

1 Il paziente può accedere ai propri dati.

2 Può registrare propri dati.

3 Non può essere obbligato a rendere accessibili dati contenuti nella cartella informatizzata.

Capoverso 2:

GE ritiene occorrerebbe creare un’apposita categoria per i documenti potenzialmente necessari in situazioni di emergenza (gruppo sanguigno, allergie, donazione di organi, direttive del paziente, vaccinazioni), in modo da poterli reperire rapidamente. Quando il contenuto di una cartella viene visualizzato, questi documenti dovrebbero figurare al primo posto.

Secondo UDF, a seguito del passaggio a un modello basato sull’opt-out, solo una piccola percentuale della popolazione svizzera si avvarrà del diritto di opposizione (v. rapporto esplicativo, pag. 64). Malgrado ciò, la diffusione su larga scala della CIP non corrisponderà necessariamente a un’utilizzazione altrettanto ampia. A detta del partito, tra il 30 e il 50 per cento delle persone non utilizzerà attivamente la propria CIP. Ogni paziente può inoltre decidere autonomamente quali dati vuol far figurare e quali no (art. 8 LCIP). In questo modo, ci potrebbero essere più lacune che dati, il che potrebbe comportare conseguenze gravi, per esempio se una malattia non viene registrata e da ciò risulta un errore di terapia. UDF si chiede quale utilità possa avere una banca dati incompleta.

eSanita reputa inappropriata la rappresentanza fino al compimento del 16° anno di età. La possibilità di aprire e gestire autonomamente una CIP deve essere data a partire da 14 anni invece che 16.