Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

Capoverso 1:

SGR esige che i dati di diagnostica per immagini siano obbligatoriamente registrati in formato DICOM, in quanto per ragioni medico-legali possono essere utilizzati a scopo di refertazione unicamente in questo formato. Pertanto, la CIP dovrà imperativamente prevedere un programma adeguato per visualizzare le immagini in formato DICOM.

Capoverso 3:

Secondo SSR, a causa del modello opt-out ci sarà da attendersi un aumento di CIP inattive tra gli ospiti delle case per anziani e case di cura. Eppure, è proprio in questi casi che la CIP permetterebbe di migliorare il coordinamento delle cure. Di conseguenza, i professionisti della salute dovrebbero poter accedere anche ai dati e ai documenti contenuti nelle CIP inattive e dovrebbero potere utilizzarli anche senza un’associazione Id-e.

4.1.12 Art. 8a Rappresentante legale

1 Le persone minorenni sono rappresentate dal loro rappresentante legale fino al 16° anno d’età. Se raggiunta tale età sono incapaci di discernimento, il rappresentante legale continua a rappresentarle fino alla maggiore età.

2 Alle persone maggiorenni incapaci di discernimento si applicano per analogia le disposizioni relative alla rappresentanza in caso di provvedimenti medici nella protezione degli adulti.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di apertura della cartella informatizzata per le persone rappresentate, dell’accesso alla cartella informatizzata da parte del rappresentante e la procedura al termine della rappresentanza.

JU ritiene che il nuovo articolo 8a sia lacunoso per quanto riguarda la fascia di età tra i 16 e i 18 anni e chiede l’introduzione, a livello di ordinanza, di una procedura che permetta alle persone minorenni di essere informate dell’esistenza della loro CIP.

Inoltre, secondo il Cantone, l’articolo non tiene conto in misura sufficiente della fascia di età dai 12 ai 16 anni per il caso in cui figurassero nella CIP informazioni sensibili. In situazioni che possono comportare un rischio per i minori di 16 anni o una violazione del segreto medico, i giovani tra i 12 e i 16 anni dovrebbero essere informati dell’esistenza della CIP. Per JU è quindi opportuno dare loro la possibilità di opporsi all’apertura automatica della CIP e quella di sopprimerla in qualsiasi momento.

Capoverso 1:

NE ritiene essenziale che un minore di età compresa tra i 12 e i 16 anni possa far valere la propria capacità di discernimento (certificato medico) e prendere le decisioni concernenti la CIP. A suo parere, quindi, il capoverso 1 dovrebbe essere modificato come segue e andrebbero aggiunti due ulteriori capoversi:

«1 Le persone minorenni sono rappresentate dal loro rappresentante legale fino al 16° anno d’età o, nel caso in cui siano incapaci di discernimento, fino al 18° anno d’età».

«1bis A partire dall’età di 16 anni compiuti, le persone minorenni capaci di discernimento possono decidere se mantenere la rappresentanza o se revocarla».

«1ter Le persone minorenni di età compresa tra i 12 e i 16 anni capaci di discernimento possono decidere di opporsi all’apertura automatica della loro cartella informatizzata oppure di sopprimere quest’ultima».

eSANITA considera inadeguata la necessità di una rappresentanza fino a 16 anni. A parere dell’organizzazione, l’apertura e la gestione autonome della CIP dovrebbero essere già possibili a partire dal compimento del 14° anno d’età.

Per ZURZACH Care, la rappresentanza fino al 16° anno d’età corrisponde alla capacità di discernimento.

Capoversi 1 e 2:

Secondo TI, il capoverso 1 è in contrasto con la Costituzione e con il Codice civile. Trattandosi di dati sanitari, le persone capaci di discernimento esercitano autonomamente i propri diritti