Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

«1ter A partire dall’età di 12 anni compiuti, le persone minorenni capaci di discernimento possono decidere di opporsi all’apertura automatica della loro cartella informatizzata oppure di sopprimere quest’ultima».

Capoverso 1:

IDS ritiene che la soluzione proposta per le persone minorenni sia in contrasto con le prescrizioni concernenti la capacità di discernimento e l’autodeterminazione degli infanti in ambito medico, garantite in particolare dagli articoli 16 e 19c CC, dalla Costituzione federale, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione di Oviedo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. In effetti, essendo i dati medici fortemente connessi alla personalità, il diritto all’autodeterminazione informativa in ambito medico va considerato un diritto strettamente personale ai sensi dell’articolo 19c CC (riguardo al diritto a dare il consenso alla soppressione del segreto medico ai sensi dell’articolo 321 CP, cfr. ERARD, Secret médical et enfant, in Burgat et al. [edit.], Familles et professions de la santé: de la naissance à la mort - 28e Journée de droit de la santé 15 septembre 2022, Basilea/Neuchâtel 2023, pag. 31 e i rinvii citati). In materia di capacità di discernimento di persone minorenni, il Tribunale federale ha considerato che una paziente di 13 anni possedesse la capacità di discernimento necessaria per scegliere di sottoporsi a un trattamento medico invasivo ma poco complesso (DTF 134 II 235). Dal canto suo, il Tribunale cantonale di Friburgo ha ritenuto che il fatto di esigere sistematicamente il consenso dei genitori di giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni prima di somministrare loro il vaccino contro la COVID-19 fosse in contrasto con i diritti fondamentali dell’infante (libertà personale e integrità fisica, sentenza TC/FR 603 2021 102 del 29 luglio 2021; ERARD, op. cit., pag. 32). ERARD sottolinea che, nella pratica medica, la capacità di discernimento dei bambini è ammessa in taluni casi addirittura prima dei 10 anni (ERARD, op. cit., pag. 32). L’autore ricorda inoltre che sono stati sviluppati diversi test per aiutare i professionisti della salute a valutare la capacità di discernimento (ERARD, op. cit., pag. 32).

Di conseguenza, per IDS il limite di 16 anni indicato nell’AP-LCIP andrebbe abbandonato e sarebbe opportuno attenersi alle norme generali dell’ordinamento giuridico svizzero e dunque prevedere che le persone minorenni possano esercitare autonomamente il proprio diritto all’autodeterminazione informativa in ambito medico e gestire la propria CIP dal momento in cui sono capaci di discernimento (eventualmente con l’ausilio del rappresentante legale o dei professionisti della salute in particolare per gli aspetti tecnici). Una persona minorenne capace di discernimento deve poter decidere liberamente se vuole la CIP o se vuole opporsi alla sua apertura (art. 3a AP-LCIP), deve poter chiedere la soppressione della propria CIP (art. 9c AP-LCIP) e scegliere a quali professionisti della salute accordare l’accesso (art. 9 cpv. 1 e 3 [AP-]LCIP). Se un professionista della salute ritiene che il benessere della persona minorenne sia a rischio (p. es. perché i genitori le impediscono di esercitare il diritto all’autodeterminazione o perché altre persone le hanno lasciato la libertà di scelta ma i professionisti della salute ritengono che non sia capace di discernimento), può (o deve, a seconda della legislazione cantonale) segnalare il caso all’APMA (art. 314c CC; su questo tema cfr. in particolare ERARD, op. cit., pag. 38 segg.; DROZ-SAUTHIER/GIANELLA, Droits et obligations d'aviser l'autorité de protection de l'enfant: Commentaire des art. 314c segg. CC dans le contexte suisse et international, analyse critique et suggestions pratiques, FamPra.ch 2023 647 segg.).

Infine, riguardo agli esempi di «situazioni eccezionali» menzionati a pagina 34 del rapporto esplicativo, IDS sottolinea che anche tali situazioni andrebbero analizzate alla luce delle norme giuridiche vigenti, in parte citate in precedenza. L’obbligo di caricare nelle CIP i documenti rilevanti ai fini della cura non potrà mai prevalere sulle disposizioni in materia di protezione dell’infanzia o sul diritto delle persone minorenni all’autodeterminazione informativa in ambito medico, né tantomeno sulle regole concernenti il segreto medico. Pertanto, un professionista della salute può legittimamente rinunciare a registrare informazioni mediche nella CIP, per lo meno nei tre esempi citati nel rapporto esplicativo. Il rapporto ribadisce peraltro che nei casi in questione i professionisti della salute devono essere liberati dall’obbligo di mettere a disposizione nella CIP i documenti rilevanti ai fini della cura. Il documento esplicativo prevede inoltre che questo aspetto sia precisato nella legislazione esecutiva. Il diritto in vigore permette comunque già di rispondere a queste domande.