Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
che, in caso di subentrata incapacità di discernimento, tutti (inclusi quindi i rappresentanti legali) possano accedere alle direttive del paziente esclusivamente in «sola lettura».
Al fine di garantire il segreto medico anche per i minorenni, SBK e EVS ritengono che, a tutela delle persone in questione e su loro esplicita richiesta purché capaci di discernimento, dovrebbe essere possibile non registrare determinate informazioni nella CIP. Per le due organizzazioni è inoltre assolutamente necessario informare bene le persone minorenni.
A Schweri il limite di età fissato a 16 anni pare particolarmente elevato. Non si può affatto escludere che una persona non ancora sedicenne che consulta un medico non desideri che i genitori vengano a conoscenza delle ragioni e dell’esito della visita accedendo alla sua CIP senza dover chiedere il suo assenso. Il segreto medico andrebbe dunque garantito anche ai minori di 16 anni. L’obbligo di registrare i dati nella CIP sfocia, a detta di Schweri, nella messa a disposizione a terzi (il rappresentante legale) di dati sottoposti a segreto medico, concretizzando così la fattispecie di cui all’articolo 321 CP, con il rischio di mettere i professionisti della salute in una situazione particolarmente delicata dal punto di vista deontologico (lealtà nei confronti del paziente e tradimento della fiducia riposta da quest’ultimo) e giuridico (violazione del segreto medico).
Secondo Schweri, alla luce degli elementi sopra esposti, la decisione in merito alla registrazione delle informazioni dipenderebbe unicamente dal professionista della salute e non dal paziente. Questa logica paternalistica non è in linea con l’obiettivo di garantire al paziente un controllo migliore sulla propria salute. La persona rappresentata non avrebbe infatti alcuna possibilità di impedire la memorizzazione di determinati dati nella sua CIP.
SDV ritiene che un accesso di emergenza dovrebbe essere possibile solo se in precedenza il paziente ha esercitato il proprio diritto all’autodeterminazione, associando alla CIP uno strumento d’identificazione. SDV propone quindi di modificare come segue la formulazione del capoverso 5 lettera a: «abbia acceduto già una volta alla propria cartella informatizzata ».
Per senesuisse e ASPS, i dati sanitari costituiscono, in assoluto, le informazioni maggiormente degne di protezione e più strettamente personali. Le due organizzazioni chiedono pertanto la rinuncia all’apertura automatica della CIP per le persone incapaci di discernimento e per le persone minorenni. Esigono inoltre che non sia attribuita alcuna facoltà decisionale ai relativi rappresentanti legali.
Capoverso 1:
SWR approva in linea di principio il disciplinamento, anche se ritiene che la sua attuazione non sia regolamentata in modo chiaro nella LCIP e che serva una precisazione a livello di ordinanza. Secondo l’organizzazione andrebbe per esempio chiarito se, al raggiungimento del 16° anno d’età, la possibilità d’accesso dei genitori/del rappresentante legale viene revocata automaticamente o se la CIP viene chiusa e sostituita da una nuova cartella con altri diritti d’accesso (in quest’ultimo caso, bisognerebbe anche sapere se e come i dati registrati fino a quel momento verrebbero migrati). Inoltre, andrebbe chiarito cosa succede nel caso in cui siano già stati utilizzati dati a scopi di ricerca con l’assenso del rappresentante legale e la persona interessata, ormai sedicenne, non acconsenta o non acconsenta più a questo tipo di utilizzo.
Capoverso 3:
Secondo unimedsuisse, nella pratica l’accesso automatico alla CIP delle persone di meno di 17 anni da parte dei rispettivi rappresentanti legali si è dimostrato problematico. In questo modo non può essere garantita la protezione di informazioni confidenziali. Per l’organizzazione, il problema si aggraverebbe ulteriormente con l’apertura automatica e l’obbligo di registrazione di documenti nella CIP. Per le CIP delle persone di meno di 17 anni e per quelle delle persone incapaci di discernimento bisogna quindi valutare globalmente sia l’apertura automatica sia l’accesso garantito ai rappresentanti legali e rivedere il disciplinamento nell’ottica di una maggiore protezione delle persone rappresentate. unimedsuisse esorta inoltre a tenere conto dei meccanismi e delle possibilità nel quadro dell’integrazione profonda dei dati (p. es. evitare di utilizzare nel sistema informativo clinico categorie specifiche di informazioni che non possano essere oggetto di un trasferimento automatico).