Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

A parere di unimedsuisse, anche per le persone di meno di 17 anni l’accesso alla CIP da parte del rappresentante legale dovrebbe essere disciplinato in modo che i dati personali confidenziali non possano essere consultati liberamente. A questo scopo, il blocco individuale di contenuti da parte del professionista della salute che interviene o l’attribuzione di gradi di riservatezza da parte della stessa persona minorenne non sembrano essere opzioni praticabili. La prima presuppone infatti che il professionista della salute disponga di tempo sufficiente per chiarire l’esigenza di confidenzialità della persona minorenne o incapace di discernimento in modo da personalizzare i corrispondenti blocchi, mentre la seconda implica un livello di conoscenza del sistema CIP di cui non tutte le persone minorenni dispongono. Al tempo stesso, secondo unimedsuisse, un simile sistema non sarebbe compatibile con l’esigenza di un’integrazione profonda tra i sistemi informativi clinici e la CIP.

Capoverso 1:

Per USB, il significato e lo scopo della disposizione non sono chiari: la capacità di discernimento può senz’altro sopraggiungere tra il 16° e il 18° anno d’età. Perché quindi il legislatore impone un suo «congelamento» fittizio?

4.1.13 Art. 9 Professionisti della salute

1bis I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura, possibilmente in modo strutturato. Non sono tenuti a registrare a posteriori i dati antecedenti all’apertura.

2 Il Consiglio federale stabilisce la configurazione di base dei diritti d’accesso e dei gradi di riservatezza applicabile dall’apertura di una cartella informatizzata. …

5 In situazioni di emergenza medica, i professionisti della salute possono accedere ai dati della cartella informatizzata anche senza diritti d’accesso, salvo che il paziente:

a. abbia acceduto alla propria cartella informatizzata; e

b. abbia escluso tale possibilità adeguando la configurazione di base.

6 Il paziente deve essere informato dell’avvenuto accesso di emergenza.

Capoverso 1bis:

I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella CIP i dati rilevanti ai fini della cura. Poiché però ciascuno può interpretare in modo diverso l’espressione «dati rilevanti ai fini della cura», JU auspica che il concetto venga definito in modo chiaro (se non nella legge, quantomeno in un’ordinanza).

Capoverso 1bis:

NE propone la seguente formulazione: «I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura, possibilmente in modo strutturato. Non sono tenuti a registrare a posteriori i dati antecedenti all’apertura. Nella cartella informatizzata del paziente registrano almeno ogni cambiamento della terapia farmacologica».

Capoverso 4:

NE ritiene che i professionisti della salute vorrebbero poter verificare quali pazienti hanno concesso loro il diritto d’accesso e propone quindi di aggiungere un nuovo capoverso 4bis del seguente tenore: «I professionisti della salute possono sapere quali pazienti hanno concesso loro i diritti d’accesso».

Secondo SG, i diritti d’accesso per i professionisti della salute andrebbero disciplinati già nell’ambito della revisione concernente il finanziamento transitorio della CIP.

Capoverso 2:

SH è del parere che i pazienti andrebbero informati in merito al significato dei singoli gradi di riservatezza e della relativa gerarchia come pure in merito alla possibilità di limitare l’accesso ai dati personali (con riferimento all’art. 3 cpv. 3 LCIP). Propone pertanto di definire i gradi di riservatezza nella legge e di stabilire le modalità di base per la loro attribuzione e per la definizione dei diritti d’accesso.

Capoverso 1bis: