Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
SO considera impreciso l’uso dell’espressione «professionisti della salute». In particolare, il capoverso non è applicabile a tutti i professionisti della salute ai sensi dell’articolo 2.
Capoverso 5:
Secondo LU e SO, in base alla logica del modello di opt-out l’accesso di emergenza dovrebbe essere escluso attivamente. La lettera a del capoverso andrebbe stralciata.
Capoverso 1bis:
TI considera molto delicato l’obbligo di registrare i dati, soprattutto in ambiti sensibili come la psichiatria e l’oncologia, dove per un paziente, magari fragile e solo parzialmente capace di discernimento, non è facile valutare subito le conseguenze di un accesso non mediato e diretto alla propria cartella. La norma volta a definire i contenuti deve fare riferimento alle leggi sanitarie cantonali in merito a cosa sia obbligatorio registrare e cosa no.
La formulazione potestativa «possibilmente in modo strutturato» non ha alcuna utilità in una legge e crea solo confusione, non da ultimo perché si tratta di un’espressione che non è immediatamente comprensibile per tutti. Il Cantone propone di riformulare il capoverso come segue: «I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti – conformemente alle disposizioni di legge cantonali – ai fini della cura, possibilmente in modo strutturato. Non sono tenuti a registrare a posteriori i dati antecedenti all’apertura».
Secondo TI, la disposizione pone un problema di fondo se combinata con l’articolo 9c.
Se da un lato la differenza tra sistema primario e secondario è chiara, dall’altro il modello «optout» – che prevede de facto di integrare l’intera popolazione nel sistema di cartella informatizzata – in combinazione con l’obbligo per i professionisti della salute di registrare le informazioni sanitarie equivale a duplicare il lavoro per questi ultimi. In alternativa, il medico potrebbe decidere, per semplicità, di registrare nella cartella informatizzata secondaria solo i dati del paziente.
Dato che il paziente ha diritto alla soppressione della propria cartella sanitaria, mentre il professionista della salute ha l’obbligo di conservarla per 20 anni, ciò significa che, per OGNI prestazione sanitaria, tutti i dati devono SEMPRE essere registrati nel sistema primario e poi copiati in quello secondario. TI si chiede se, nel caso in cui la cartella contenesse altre informazioni, ogni medico dovrà fare una copia sicura della cartella informatizzata che il paziente ha deciso di sopprimere.
TI auspica che questi aspetti vengano disciplinati nel dettaglio.
Capoverso 5:
Secondo UR, in base alla logica del modello di opt-out l’accesso di emergenza dovrebbe essere escluso attivamente. Propone pertanto di modificare il capoverso come segue:
«5 In situazioni di emergenza medica, i professionisti della salute possono accedere ai dati della cartella informatizzata anche senza diritti d’accesso, salvo che il paziente:
a. abbia acceduto alla propria cartella informatizzata; e
abbia escluso tale possibilità adeguando la configurazione di base».
Capoverso 1bis:
VD auspica che venga stralciata la precisazione relativa alla registrazione dei dati anteriori all’apertura, in quanto non apporta alcun valore aggiunto alla legge. Alcuni professionisti della salute ritengono infatti che i documenti anteriori all’apertura possano essere utili per la cura. Sarebbe forse opportuno differenziare i dati strutturati da quelli non strutturati, visto che di fatto non è possibile registrare a posteriori nella CIP dati strutturati.
VD è favorevole a estendere l’obbligo di adesione a tutti i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal e a inserire esplicitamente nella legge l’obbligo di registrare nella CIP i dati rilevanti ai fini della cura. Osserva inoltre che l’aggettivo «rilevante» lascia un margine di interpretazione molto ampio e auspica che la Confederazione definisca a livello di ordinanza un set minimo di dati. È inoltre importante specificare non solo l’obbligo di registrazione ma