Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
a un set minimo di dati che i professionisti della salute devono registrare nella CIP. Il Consiglio federale definisce i dettagli. Di norma, il Consiglio federale segue le raccomandazioni delle federazioni dei fornitori di prestazioni».
Secondo IPAG eHealth e ChiroSuisse, il capoverso 1 va modificato come segue: «Non appena è stato definito un set minimo di dati, si è proceduto all’integrazione profonda della CIP nei sistemi primari dei fornitori di prestazioni e questi sistemi sono stati impostati per un minimo di dati strutturati, i professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura (…)».
IPAG eHealth e ChiroSuisse chiedono inoltre di inserire un nuovo capoverso 2 del seguente tenore da anteporre al capoverso 2 dell’avamprogetto: «I pazienti stabiliscono i dati per loro rilevanti. I fornitori di prestazioni stabiliscono quali dati rilevanti ai fini della cura devono o possono essere registrati in forma strutturata nella cartella informatizzata del paziente». Secondo IPAG eHealth e ChiroSuisse, l’obiettivo del nuovo capoverso è di garantire la continuità delle cure sul piano interprofessionale. I fornitori di prestazioni conoscono i dati rilevanti grazie alla pratica clinica quotidiana.
IPAG eHealth e ChiroSuisse propongono inoltre un nuovo capoverso 3 del seguente tenore da inserire prima del capoverso 2 dell’avamprogetto: «Per la definizione dei formati strutturati, il Consiglio federale istituisce una commissione composta da pazienti e fornitori di prestazioni». Il nuovo organo decisionale, chiamato ad attuare il capoverso 2 proposto da IPAG eHealth e ChiroSuisse e a definire i dati rilevanti per i pazienti, sarà composto da pazienti e fornitori di prestazioni.
I capoversi dell’articolo 9 proposti nell’avamprogetto in consultazione (2 e 6) e quelli già in vigore (3, 4 e 5) verranno di conseguenza spostati più in basso.
Capoverso 5:
ISSS auspica che venga disciplinato in modo uniforme anche l’accesso di emergenza alla CIP, limitato ai dati predefiniti dal paziente per queste situazioni (p. es. incidenti) e tuttora non regolamentato.
Capoverso 1bis:
it-rm ritiene che per un trattamento/un’analisi siano importanti anche le informazioni non registrate nella CIP, come per esempio eventuali intolleranze farmacologiche. Per risolvere il problema, gli assicuratori-malattie dovrebbero indennizzare la registrazione di dati dei pazienti relativi a trattamenti anteriori all’apertura della CIP.
Capoverso 2:
Secondo it-rm, la legge dovrebbe disciplinare, oltre alla riservatezza, anche la tracciabilità, l’affidabilità e la disponibilità dei dati. Solo un’elevata affidabilità dei dati garantisce un alto grado di sicurezza per l’autenticazione. Inoltre, a parere dell’organizzazione, il protocollo utilizzato per l’autenticazione e il collegamento non offre un livello di sicurezza elevato. it-rm traccia alcuni parallelismi, solleva diverse questioni e ritiene che il livello di sicurezza dovrebbe essere definito dal Parlamento.
Capoverso 5:
IVR osserva che le centrali per le chiamate di emergenza sanitaria non sono considerate fornitori di prestazioni sanitarie ai sensi della LAMal. Tuttavia, in situazioni di emergenza forniscono talvolta molte prestazioni «di base» relative al paziente (p. es. direttive anticipate o persone da contattare) per i servizi di soccorso. Per poter assistere al meglio i servizi di soccorso nella loro attività quotidiana e in caso di eventi di maggiore portata occorre mettere a punto un meccanismo che consenta al personale delle centrali di emergenza di accedere alle CIP dei pazienti (accesso di emergenza).
Cfr. Reusspark, solo osservazioni relative ai capoversi 5 e 6.
Capoverso 1bis:
Poiché il rappresentante legale ha accesso alle informazioni contenute nella cartella del minore fino a che questi non ha compiuto 16 anni, KOKES sostiene che tale obbligo debba essere 74/196