Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

e costi ricorrenti per decine di migliaia di franchi. Alla luce di questi oneri, è probabile che i fornitori di prestazioni che non dispongono di un sistema primario cesseranno di esercitare la loro attività a carico dell’AOMS. Ciò potrebbe comportare conseguenze disastrose se si considera la carenza di fornitori di prestazioni in molti ambiti. AAV propone quindi un termine transitorio di cinque anni.

Capoverso 1bis:

Più la CIP verrà alimentata e più sarà utile. ACSI e FRC ritengono che sia preferibile evitare di tematizzare la non obbligatorietà di registrare i dati antecedenti all’apertura della CIP.

I pazienti considerano le informazioni relative ai medicamenti prescritti uno dei maggiori vantaggi potenziali della CIP. Secondo le due organizzazioni è importante che il capoverso preveda l’obbligo di documentare il piano farmacologico come segue: «I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura in modo strutturato non appena i formati di scambio corrispondenti sono definiti. Nella cartella informatizzata del paziente registrano almeno ogni cambiamento della terapia farmacologica».

ACSI e FRC approvano il capoverso 2 così com’è, ma propongono che, in caso di emergenza, i professionisti della salute possano accedere di prassi ai dati della CIP, a condizione che l’accesso non sia stato negato o revocato. Questo punto deve essere chiaramente formulato nelle informazioni trasmesse dai Cantoni o dalle comunità di riferimento ai pazienti al momento della conferma dell’apertura della CIP. Le informazioni devono anche contemplare istruzioni sulla regolamentazione dei gradi di riservatezza e sulle loro implicazioni (indicando i vantaggi e gli svantaggi in merito alla questione specifica delle cure in caso di emergenza). Organizzazioni come FRC possono peraltro completare queste informazioni.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra relative all’articolo 9, ACSI e FR propongono di semplificare il capoverso 5 come segue: «In situazioni di emergenza medica, i professionisti della salute possono accedere ai dati della cartella informatizzata anche senza diritti d’accesso, salvo che il paziente abbia escluso tale possibilità adeguando la configurazione di base. Il paziente riceve tutte le informazioni necessarie per scegliere la configurazione più adatta per ogni tipo di presa in carico.

a. abbia acceduto alla propria cartella informatizzata; e

b. abbia escluso tale possibilità adeguando la configurazione di base».

Stralcio:

AL respinge l’obbligo per i professionisti della salute di alimentare le CIP senza esserne indennizzati.

Capoverso 1bis:

DigGes non capisce perché, secondo l’analisi d’impatto della regolamentazione, sia necessario comunicare chiaramente che l’opt-out comporta la cancellazione di tutti i dati contenuti nella cartella e vanifica irrimediabilmente l’utilità delle cartelle inattive, ossia il fatto di rendere disponibili dei dati per un eventuale futuro utilizzo. Occorre piuttosto adeguare l’articolo 9 capoverso 1bis affinché i dati rilevanti ai fini della cura siano aggiunti successivamente e su richiesta.

DVSP propone di completare l’articolo 9 aggiungendo i diritti d’accesso delle persone di fiducia. Il paziente deve infatti poter definire i diritti d’accesso anche per queste persone.

EVS e SBK sostengono gli sforzi della Confederazione per un CIP che permetta una raccolta strutturata dei dati. Questi sforzi vanno portati avanti con la massima priorità e devono puntare a semplificare l’amministrazione e la documentazione per i professionisti della salute. Secondo EVS, l’obbligo di registrare dati ha senso solo se queste premesse sono soddisfatte.

EVS e SBK propongono pertanto di completare il capoverso con la seguente aggiunta: «I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura, possibilmente in modo strutturato. Gli sforzi della Confederazione in tal senso vanno portati avanti. I professionisti della salute non sono tenuti a registrare a posteriori i dati antecedenti all’apertura».