Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Visto quanto precede, GSASA chiede di completare il capoverso 2 come segue: «[...] possono memorizzare nella cartella informatizzata. Le organizzazioni dei pazienti e i fornitori di prestazioni interessati devono essere debitamente coinvolti nel processo di elaborazione».
Capoverso 1:
HIN critica la crescente centralizzazione dei dati sanitari, che ritiene problematica in termini di sicurezza delle informazioni. Con la possibilità di caricare i documenti amministrativi, i rischi per la sicurezza delle informazioni aumentano significativamente.
HIN non capisce perché i fornitori di prestazioni dovrebbero archiviare i dati sanitari in forma possibilmente strutturata, mentre gli assicuratori possono farlo sotto forma di documenti. L’espressione «cimitero di PDF», diffusa dai media, mette in luce uno dei problemi attuali della CIP.
HIN ritiene in ogni caso che l’articolo 9a vada stralciato.
Capoverso 1:
Secondo IDS, stando al rapporto esplicativo, il fatto che la CIP diventerebbe uno strumento dell’AOMS giustifica l’introduzione dell’articolo 9a (cfr. commenti relativi all’ingresso dell’avamprogetto). Se da un lato un accesso in scrittura per l’AOMS potrebbe essere giustificato, dall’altro non c’è motivo di estenderlo all’assicurazione complementare. Questo rappresenterebbe una prima lacuna in materia di collegamento tra la CIP e gli istituti d’assicurazione. L’espressione «nonché dell’assicurazione complementare» va quindi stralciata.
Capoverso 3:
In riferimento a una frase del rapporto esplicativo secondo cui «in nessun momento gli assicuratori-malattie possono consultare i dati contenuti in una CIP», IDS afferma che questo fondamentale divieto d’accesso deve essere sancito nella legge. Per motivi di chiarezza è inoltre giustificato precisare che il divieto si estende all’attività degli assicuratori-malattie nel settore dell’assicurazione complementare. L’istituto propone pertanto di aggiungere un capoverso 3 con il seguente tenore: «Agli assicuratori-malattie è vietato l’accesso ai dati della cartella informatizzata. Ciò vale nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché dell’assicurazione complementare».
Capoverso 1:
Secondo ISSS, sono necessarie una precisazione e un’integrazione. Dal punto di vista della protezione dei dati, le casse malati non devono avere accesso ai dati medici. L’accesso da parte delle casse malati, se mai dovesse essere accordato, dovrebbe essere introdotto solo in una seconda fase e per una cerchia limitata (p. es. un medico di fiducia) dopo aver raccolto le prime esperienze in materia di autorizzazioni d’accesso per i vari professionisti della salute e dopo aver raggiunto un certo grado di accettazione della CIP tra la popolazione. In ogni caso, nel capoverso 1 andrebbe inserita la seguente precisazione: «[...] memorizzare nella cartella informatizzata […]. Gli assicuratori-malattie non hanno accesso ai dati medici».
Secondo it-rm, a garanzia della tracciabilità, occorre limitare l’autenticazione/accesso a una persona fisica, dal momento che, nel caso delle persone giuridiche, sarebbe difficile risalire a chi ha effettuato l’autenticazione/accesso. Cosa succede se il datore di lavoro cambia?
Capoverso 3:
Secondo Kunz, i pazienti devono poter stabilire quali dati rendere visibili alla propria assicurazione malattie. Ciò consentirebbe anche di ottenere dati affidabili circa la quantità di medicamenti sprecati.
Capoverso 2:
pharmaSuisse, Apotheken Thurgau e pharmaGenève nutrono qualche perplessità circa la possibilità di caricare documenti amministrativi nella CIP. Per ora la CIP è una raccolta secondaria di documenti rilevanti ai fini della cura. Se si ammette la possibilità di caricare documenti della cassa malati, occorre garantire che anche questi siano rilevanti ai fini della cura. Una garanzia di assunzione dei costi, per esempio, ridurrebbe gli oneri amministrativi, rappresentando così un valore aggiunto. Tuttavia, se la CIP dovesse essere «invasa», tra le altre cose, da copie 86/196