Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

come la trasmissione delle copie delle fatture. Tuttavia, il presente avamprogetto non specifica alcun requisito per gli assicuratori-malattie (p. es. all. 2 n. 2.9 segg. OCIP-DFI). Sebbene gli assicuratori-malattie non possano richiamare dati, fanno parte dell’area riservata della CIP e hanno quindi accesso al servizio di ricerca del numero d’identificazione del paziente. Non è chiaro nemmeno quali informazioni vengono caricate e in quale cartella nel caso dei coassicurati. Alla luce di queste incognite, i suddetti partecipanti alla consultazione si esprimono a favore dello stralcio dell’articolo.

MDS propone di stralciare la disposizione. Gli assicuratori non devono poter accedere alla CIP, poiché ciò comporterebbe una perdita di fiducia da parte della popolazione.

Secondo SteHAG, Reusspark e ZURZACH Care, le casse malati, analogamente ai fornitori di prestazioni, devono poter memorizzare dati nella CIP anche senza il consenso del paziente. Allo stesso tempo, occorre garantire la possibilità di un accesso in sola scrittura e non in lettura. Secondo SteHAG e Reusspark, questa misura servirà a dimostrare alla popolazione l’utilità della CIP e a garantire agli utenti, in qualsiasi momento, l’accesso ai documenti rilevanti per l’AOMS e le assicurazioni complementari.

curafutura esorta a sostituire, al capoverso 1, l’espressione «documenti amministrativi» con «dati amministrativi». Secondo l’associazione, sarebbe opportuno poter memorizzare non solo documenti PDF, ma anche dati strutturati. La limitazione ai «documenti amministrativi» lo rende al momento impossibile.

Riguardo al capoverso 2, curafutura ritiene inoltre che il Consiglio federale debba stabilire quali dati registrare nella CIP solo «dopo aver sentito gli assicuratori-malattie», allo scopo di sfruttare il know-how di questi ultimi in materia di dati amministrativi.

Secondo santésuisse, per inserire documenti amministrativi nella CIP l’assicuratore-malattie ha bisogno dei relativi diritti d’accesso. In particolare, deve poter verificare quali dei suoi assicurati dispongono di una CIP, chi ha acconsentito alla memorizzazione di dati amministrativi e per quali fornitori di prestazioni l’accesso è stato autorizzato. Quest’ultimo è un presupposto, per esempio, per evitare che vengano memorizzate nella CIP fatture di trattamenti erogati da fornitori di prestazioni i cui documenti, su richiesta dell’assicurato, non devono essere visibili nella CIP (p. es. cure per malattie che si intende mantenere riservate). Prerequisito in tal senso è una caratteristica d’identificazione comune per il fornitore di prestazioni nella CIP e sulla fattura della prestazione (p. es. numero RCC).

Secondo santésuisse, consultare gli assicuratori-malattie è fondamentale per definire in maniera più concreta le condizioni quadro. Occorre pertanto adeguare i capoversi 1 e 2 e inserire due ulteriori capoversi:

«1 Con il consenso del paziente, gli assicuratori-malattie possono memorizzare nella cartella informatizzata documenti amministrativi dati relativi all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché dell’assicurazione complementare.

2 Il Consiglio federale, dopo aver sentito gli assicuratori-malattie, stabilisce quali dati possono memorizzare nella cartella informatizzata e di quali diritti d’accesso e di ricerca di dati necessitano a tal fine.

3 Gli assicuratori-malattie possono proporre modelli con scelta limitata dei fornitori di prestazioni secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal, che prevedono l’obbligo per l’assicurato di gestire una CIP.

4 Previo consenso dell’assicurato, gli assicuratori-malattie possono effettuare o far effettuare analisi concernenti modelli con scelta limitata dei fornitori di prestazioni secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal che prevedono l’obbligo di gestione di una CIP».

ADTG e IG eHealth chiedono una separazione chiara tra dati amministrativi e dati rilevanti ai fini della cura.

A parere di CBCES, l’articolo 9a va stralciato. Non va creato alcun collegamento tra la CIP e le casse malati, tanto più che il capoverso 2, che conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire quali dati gli assicuratori possono memorizzare nella CIP, lascia aperta la questione circa il contenuto esatto della cartella.