Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
La maggior parte della popolazione è contraria all’idea che le casse malati abbiano accesso alle CIP. Secondo CLPh e Sphf, la legge deve quindi precisare esplicitamente che le casse malati non possono accedere alla CIP. I due partecipanti propongono pertanto un nuovo capoverso 3 con il seguente tenore: «Gli assicuratori-malattie non possono accedere alla cartella informatizzata dei propri assicurati, nemmeno se questi ultimi hanno dato il loro consenso».
Capoverso 1:
Ricollegandosi al parere di curafutura, dCH e swissICT osservano che sarebbe utile poter memorizzare non solo documenti PDF, ma anche dati strutturati. La limitazione ai «documenti amministrativi» lo rende per ora impossibile. Tale espressione andrebbe pertanto sostituita da «dati amministrativi».
Capoverso 2:
In riferimento al parere di curafutura, dCH fa notare che gli assicuratori, in particolare, dispongono del know-how necessario in materia di dati amministrativi e che questo know-how andrebbe sfruttato. Da qui la proposta di integrare il capoverso 2 come segue: «Il Consiglio federale, dopo aver sentito gli assicuratori-malattie, stabilisce quali dati amministrativi possono memorizzare nella cartella informatizzata».
Il rapporto esplicativo specifica: «In nessun momento gli assicuratori-malattie possono consultare i dati contenuti in una CIP» (pag. 41). EVS sostiene espressamente questo disciplinamento e respinge fermamente l’idea di un diritto di lettura della CIP per gli assicuratori-malattie. Si aspetta tuttavia che questo venga specificato anche nell’avamprogetto (e non solo nel rapporto esplicativo). Propone quindi la seguente integrazione all’articolo 9a capoverso 3: «In nessun momento gli assicuratori-malattie possono consultare i dati contenuti in una CIP».
Dal punto di vista di FMCH, la semplificazione dei processi amministrativi, per esempio con l’archiviazione della copia della fattura nella CIP, è sostanzialmente positiva. Tuttavia, l’avamprogetto non specifica alcun requisito per gli assicuratori-malattie (p. es. all. 2 n. 2.9 segg. OCIP-DFI). Per poter procedere in tal senso, gli assicuratori hanno bisogno dell’accesso al servizio di ricerca del numero d’identificazione del paziente e fanno parte, in questo senso, dell’area riservata della CIP. Pertanto, secondo FMCH, servono un disciplinamento e soluzioni tecniche atti a garantire che gli assicuratori non possano accedere a dati confidenziali.
Capoverso 1:
Secondo GdS, la formulazione potestativa non è centrata sul paziente o sulla persona. In base alla nuova legge sulla protezione dei dati (nLPD), l’assicurato potrà avvalersi di questi dati, in particolare di quelli relativi alle fatture. Va da sé che, per evitare inutili oneri amministrativi per gli assicurati e gli assicuratori-malattie, occorre rendere obbligatoria la trasmissione dei dati. Alla luce di queste considerazioni, GdS chiede il seguente adeguamento per il capoverso 1: «Con il consenso del paziente, gli assicuratori-malattie memorizzano fatture in forma strutturata, documenti amministrativi [...]».
Capoverso 2:
Incaricare il Consiglio federale di decidere quali dati debbano essere trasmessi è inutile, in quanto un disciplinamento in tal senso è già previsto dalla LPD. Secondo GdS, il capoverso 2 andrebbe quindi riformulato come segue: «Tutti i dati di cui l’assicurato può avvalersi ai sensi della legge vigente sulla protezione dei dati sono automaticamente messi a disposizione dagli assicuratori-malattie nel conto dati sanitari».
GSASA nutre qualche perplessità circa la possibilità di caricare documenti amministrativi nella CIP. Quest’ultima dovrebbe contenere principalmente documenti rilevanti ai fini della cura. Se si ammette la possibilità di caricare documenti della cassa malati, occorre garantire che anche questi siano rilevanti ai fini della cura. Il timore è che la CIP possa essere «invasa», per esempio, da copie di fatture. L’associazione propone quindi che i documenti amministrativi rilevanti ai fini della cura siano definiti in collaborazione con IPAG eHealth. Una garanzia di assunzione dei costi della cassa malati, per esempio, rappresenterebbe un valore aggiunto ai fini della cura.